Norme Interne di Contabilità ed Amministrazione

Approvate con Delibera del Consiglio d’Amministrazione n.31/97 nella seduta del 17 Luglio 1997 e modificata con delibera n. 6 del 6 Febbraio 2003

Titolo I: Capo Primo - Il Sistema contabile

  1. Il sistema di rilevazione contabile è composto da un insieme di scritture elementari e complesse che tendono a determinare, classificare e rappresentare i dati relativi alle operazioni gestionali compiute e da compiere in modo da evidenziare la situazione economica e le condizioni amministrative della Fondazione.
  2. Le scritture rappresentano fonti indispensabili d’informazioni affinché gli organi della Fondazione, a cui compete la direzione strategica, possano rilevare se la gestione, propria della funzione direzionale, si stia svolgendo secondo gli obiettivi formulati in sede di programmazione e pianificazione strategica.
  1. Le scritture contabili collegate e coordinate tra di loro costituiscono il sistema contabile che consente di rilevare, nel duplice aspetto numerario ed economico, i fatti di gestione allo scopo di determinarne il risultato economico ed il patrimonio della Fondazione.
  2. Il sistema è anche strutturato in modo da consentire l’evidenziazione delle fonti di entrata e degli impieghi delle risorse finanziarie con il controllo degli stanziamenti rilevati nel bilancio di previsione.
  1. L’Ente deve tenere i seguenti libri e scritture contabili:
    a) il libro giornale, nel quale vengono annotate in ordine cronologico e giorno per giorno le operazioni di gestione della Fondazione. Esse devono essere registrate entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro manifestazione. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale.
    b) i conti di mastro, necessari per la tenuta di un’ordinata contabilità, sono predisposti sulla base del piano dei conti scelto dalla Fondazione. Su di essi vengono classificati, in gruppi omogenei predeterminati, i valori rappresentanti gli stessi fatti di gestione cronologicamente rilevati nel libro giornale;
    c) il libro degli inventari, nel quale vengono annotati tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio della Fondazione esistente in un determinato istante. Esso pertanto consente di conoscere in un determinato momento la composizione del patrimonio della Fondazione sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Deve essere redatto all’inizio del primo esercizio e aggiornato successivamente ogni anno. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale.
    d) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove vengono annotate le delibere delle adunanze degli amministratori. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale.
    e) il libro matricola e il libro paga: sono tenuti e redatti in conformità alle disposizioni della legislazione sul lavoro. Nel libro matricola sono iscritti, nell’ordine cronologico di loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i lavoratori subordinati. Esso deve indicare, per ciascun dipendente il numero d’ordine d’iscrizione, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e gli altri dati di valenza previdenziale e fiscale previsti dalla Legge. Il libro paga deve indicare per ogni dipendente, il cognome, il nome ed il numero di matricola, il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in danaro o sotto altra forma. Ogni pagina dei libri obbligatori deve essere numerata in ordine progressivo prima che gli stessi siano sottoposti a vidimazione da parte dell’INAIL;
    f) il registro degli infortuni: vengono annotati tutti gli eventi infortunistici che coinvolgono il personale dipendente dell’Ente. Lo scopo è di dare notizie che possano essere utili per la necessaria prevenzione degli incidenti sul lavoro. Ogni sede di lavoro deve essere dotata di un registro degli infortuni. Esso deve essere vidimato dalla Autorità Sanitaria competente per territorio;
    g) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e dalle altre disposizioni di legge. Tali registri devono essere vidimati dagli Uffici fiscali preposti al controllo;
    h) Altre scritture contabili ausiliari e non obbligatorie quali:
  • il partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna voce di entrata;
  • il partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascuna voce di uscita;
  • il partitario dei creditori e debitori, contenente, per voce e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
  • il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

 La Fondazione, nel caso di utilizzo integrale del sistema di contabilità economica, ha facoltà di non avvalersi delle scritture contabili ausiliarie di cui alla lettera h).

  • Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
  • Le scritture contabili della Fondazione possono essere tenute anche con l’ausilio di supporti informatici.

Titolo I: Capo secondo – La struttura Contabile

  1. La contabilità generale della Fondazione trova fondamento, sul piano operativo, nel piano dei conti che è costituito da:
    a) un elenco dei conti che tra loro collegati, formano la struttura contabile e servono come guida nella rilevazione dei fatti di gestione;
    b) norme che regolano il funzionamento di tali conti.
  2. La struttura del piano dei conti è articolata in funzione della redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio di previsione, del controllo di gestione e delle altre esigenze amministrative ed informative; l’eventuale aggiornamento avviene a cura della Divisione Amministrazione Generale.
  1. La contabilità generale è il procedimento di rilevazione che, nel rispetto di vincoli imposti dalla legge e utilizzando regole e mezzi tecnici adeguati, consente di registrare le operazioni gestionali della Fondazione.
  2. La contabilità generale rende possibile la trasformazione dei dati di natura finanziaria ed economica in informazioni utili e necessarie per un controllo sia interno alla Fondazione che esterno.
  3. La tenuta della contabilità generale è compito della Divisione Amministrazione Generale.
  1. Le rilevazioni contabili sono articolate anche su un sistema di contabilità analitica. Tale strumento contabile permette di raffrontare costi o spese e ricavi o proventi effettivamente sostenuti o realizzati con quelli preventivati nel bilancio di previsione ed inoltre di fornire alla Direzione della Fondazione tutti quei dati informativi indispensabili per consentire la costante verifica che la gestione sia efficace, efficiente e secondo gli obiettivi programmati.
  2. La contabilità analitica, in particolare, dovrà specificare:
    a) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna delle attività espletate o dei servizi prestati dalla Fondazione;
    b) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna centro di costo della Fondazione;
    c) la quota dei costi o spese generali comuni della Fondazione.
  1. Le operazioni gestionali devono essere rilevate contabilmente e attribuite all’esercizio al quale esse si riferiscono e non a quello in cui viene rilevata la manifestazione numeraria (incasso o pagamento).
  2. Il principio che informa la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito è quello della competenza economica.
  3. La classificazione dei componenti negativi e positivi di reddito avviene in contabilità generale per natura ed in contabilità analitica per destinazione.

Titolo II: Capo Primo – Classificazione ed inventariazione dei beni

  1. Al termine di ogni esercizio deve redigersi un inventario da cui risultino le attività e le passività della Fondazione.
  2. L’inventario si chiude con il Bilancio di Esercizio e deve essere redatto in ossequio al disposto dell’art. 2217 del c.c..
  3. Nello Stato Patrimoniale i beni della Fondazione sono classificati in immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie costituendo nel loro insieme le attività immobilizzate. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli.
  4. Le immobilizzazioni materiali, ai soli fini dell’inventario, vengono classificate in beni immobili e beni mobili.
  5. Le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro 30 giorni dalla variazioni stessa, alla Divisione Amministrazione Generale per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

La gestione degli inventari dei beni immobili deve avvenire attraverso la predisposizione di schede inventariali nelle quali devono essere evidenziate:

a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed aggiornati;

c) le servitù i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il costo di acquisto e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie, le eventuali rivalutazioni operate con l’indicazione degli anni di riferimento;

e) gli eventuali redditi e l’indicazione delle generalità dei locatari e degli estremi del contratto di locazione.

  1. Le schede inventariali devono essere redatte, tenute ed aggiornate a cura della Divisione Patrimonio Immobiliare.
  1. I beni immobili sono dati in consegna alla Divisione Patrimonio Immobiliare nella persona del suo Dirigente ovvero a più persone diverse, nominate con provvedimento del Direttore Generale.
  2. Le persone di cui al punto precedente sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare alla Fondazione dalla loro azione od omissione e ne risponde in base alle norme del codice civile e penale.
  3. La consegna si effettua con verbale redatto in contraddittorio fra il consegnante e il consegnatario, con l’assistenza di un funzionario della Divisione Amministrazione Generale designato dalla Direzione Generale.
  4. Gli automezzi sono affidati in consegna alla Divisione Amministrazione Generale nella persona del suo Dirigente ovvero a più persone diverse nominate con provvedimento del Direttore Generale che ne devono controllare l’uso accertando che:
    a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Dirigente responsabile che dispone il servizio;
    b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di apposite note in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia;
    c) il consegnatario delle autovetture provvede, mensilmente, alla compilazione di un prospetto che riepiloga sia le spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, che quelle di manutenzione e riparazione trasmettendolo alla Divisione Amministrazione Generale.
  1. La gestione degli inventari dei beni mobili avviene attraverso la redazione di apposite schede inventariali nelle quali devono essere evidenziate:
    a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
    b) il luogo o l’ufficio in cui si trovano;
    c) la quantità o il numero;
    d) la classificazione secondo lo stato d’uso;
    e) il costo di acquisto ed il valore contabile;
    f) il titolo di appartenenza (proprietà, uso, leasing, ecc.).
  2. Le schede inventariali devono essere redatte e tenute a cura della Divisione Amministrazione Generale.
  3. Si può non provvedere all’inventariazione per le seguenti tipologie di beni mobili:
    a) il cui valore unitario sia inferiore a € 516,00;
    b) beni di consumo.
  1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna ai responsabili degli Uffici, nei quali i beni stessi si trovano collocati e utilizzati, con apposita nota controfirmata.

In caso di cambiamento del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.

  1. Le variazioni nei beni mobili intervenute nell’anno sono comunicate entro 30 giorni, a cura dei consegnatari, alla Divisione Amministrazione Generale.
  1. I beni mobili sono inventariati sulla base della documentazione di acquisto e consegnati secondo la procedura prevista dall’art. 13.
  2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Presidente della Fondazione sulla base di motivata proposta del Direttore Generale. Il provvedimento deve indicare l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dei consegnatari al fine dell’aggiornamento della nota di cui all’art. 13.
  1. La Divisione Amministrazione Generale e Finanza provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti elettronici e similari nonché altri materiali di consumo e che comunque a fine esercizio non danno origine a rimanenze tali da essere rilevate nella Situazione Patrimoniale.
  2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle note di consegna dei fornitori.
  3. Lo scarico per il fabbisogno dei singoli Servizi e Uffici viene effettuato a mezzo richiesta dei Dirigenti delle aree funzionali.
  1. I valori mobiliari costituenti immobilizzazioni finanziarie sono caratterizzati dal fatto di partecipare durevolmente all’economia gestionale, nel senso di non esaurire la loro utilità economica nell’esercizio in cui essi sono acquisiti.
  2. I valori mobiliari sono rappresentati da strumenti finanziari (partecipazioni, titoli, ecc.) destinati ad essere detenuti durevolmente in patrimonio; quando non sono ritenuti tali, essi vanno iscritti nei conti dell’attivo circolante.
  3. La gestione degli inventari dei valori mobiliari avviene mediante la tenuta di apposite schede che devono essere redatte dalla Divisione Amministrazione Generale. Per ogni categoria di valori mobiliari deve essere indicata la natura dei titoli, il taglio, il valore nominale, l’emissione, l’eventuale epoca di rimborso, i diritti cui danno origine ed in generale tutte quelle informazioni idonee per una più ampia individuazione delle caratteristiche e della loro custodia.

Titolo III: Capo Primo, Gestione di Casse e Banche - Servizio di Cassa

  1. Il servizio di cassa della Fondazione é svolto in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed è affidato ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il servizio è aggiudicato in relazione alle risultanze di una ricerca di mercato ed alle particolari condizioni bancarie con aggiornamento delle relative variazioni, confermate dal Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e Finanza.
  3. Per l’espletamento di particolari servizi, la Fondazione può avvalersi dei conti correnti postali e degli istituti bancari che prestano servizi similari, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  4. Per l’impiego di temporanee eccedenze di liquidità la Fondazione può avvalersi di altri istituti bancari.
  1. La riscossione avviene sulla base di ordinativi di incasso predisposti dalla Divisione Amministrazione Generale e trasmessi all’Istituto Cassiere mediante appositi elenchi, numerati progressivamente contenenti l’indicazione dei totali progressivi dell’esercizio.
  2. Le reversali di incasso possono riguardare:
    a) accreditamento diretto;
    b) rimessa diretta da effettuare presso gli sportelli bancari;
    c) versamento di assegni bancari e circolari e similari;
    d) versamento a mezzo conti correnti postale.
  3. L’Istituto Cassiere responsabile del servizio di cassa principale provvede settimanalmente alla trasmissione alla Divisione Amministrazione Generale degli elenchi degli incassi amministrativi, avvenuti per le successive registrazioni contabili.
  4. L’elenco deve contenere l’esatta indicazione dell’importo incassato, del soggetto debitore.
  5. I dati inseriti nelle quietanze di riscossione saranno indicati su modelli concordati, anche nei contenuti, con la Fondazione. La modulistica potrà essere fornita dalla Fondazione ovvero il Cassiere potrà provvedere direttamente senza però richiedere alcun rimborso delle spese di provvista sostenute.
  6. Il controllo sugli accrediti e comunque sul riscosso è svolto dalla Divisione Amministrazione Generale.
  7. Per la riscossione delle entrate, il controllo della corrispondenza del documento attestante il versamento pervenuto con la posizione del debitore avverrà nei termini fissati nelle varie procedure o giornalmente anche con sistemi automatizzati da parte delle Divisioni competenti.
  8. Tutte le entrate della Fondazione possono confluire su conti correnti aperti presso l’Istituto Cassiere alle condizioni o entro i limiti stabiliti dalla convenzione di cui all’articolo 17.
  9. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all’Istituto Cassiere entro i sette giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto accredito e, comunque, entro la data di chiusura di ciascun esercizio, tutte le giacenze nei singoli conti correnti postali devono essere trasferite al detto Istituto.
  10. Il Cassiere principale non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate a favore della Fondazione pur mancando la prevista documentazione emessa dal Responsabile Amministrativo interessato; tuttavia deve richiedere la regolazione contabile a cui il competente Servizio Amministrativo deve ottemperare entro una settimana lavorativa dalla comunicazione dell’avvenuto incasso.
  1. Il pagamento avviene a cura dell’Istituto Cassiere, Responsabile del Servizio di Cassa, sulla base dell’elenco dei mandati di pagamento trasmessi dalla Fondazione tramite la Divisione Amministrazione Generale e Finanza.
  2. Il pagamento può avvenire mediante:
    a) disposizione bancaria (bonifico);
    b) assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile all’ordine del creditore;
    c) disposizione postale;
    d) rimessa diretta.
  3. La Divisione Generale Amministrazione e Finanza disporrà i pagamenti tramite ordinativi all’Istituto Cassiere, conformemente alle indicazioni dei Dirigenti di Divisione, nei limiti delle preventivate autorizzazioni di spesa secondo le procedure previste dal Titolo V.
  4. Gli oneri bancari e le commissioni relative a particolari modalità di pagamento o aventi carattere d’urgenza e autorizzate dal responsabile dei servizi amministrativi, restano a carico del creditore.
  1. Per soddisfare le esigenze di denaro contante può essere istituita una piccola cassa a dotazione fissa. Le piccole spese sostenibili non potranno superare ciascuna gli importi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Potranno comunque essere erogati anticipi per missioni reintegrabili con successivo apposito mandato.
  3. Per cassa a dotazione fissa si intende una cassa, la quale, tra contanti e giustificativi di spesa, contiene in ogni momento un ammontare pari alla dotazione fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  4. È, inoltre, stabilito un limite minimo, (livello di reintegro), al cui raggiungimento avverrà il reintegro autorizzato dal responsabile del competente servizio amministrativo, fino alla dotazione massima. Il Cassiere responsabile della cassa interna sarà tenuto alla verifica ed alla quadratura giornaliera della stessa. Il servizio di cassa interna è affidato ad una unità del Servizio Ragioneria nominata dal Direttore Generale su segnalazione del Dirigente responsabile della Divisione Amministrazione Generale e Finanza, compatibilmente con le altre mansioni svolte.
  5. Tutti i movimenti di cassa saranno annotati in contabilità con cadenza giornaliera. Le copie originali dei mandati di pagamento con i giustificativi di spesa saranno archiviati in Ragioneria.
  6. Con la firma dell’attestato di pagamento il cassiere assume la responsabilità relativa all’operazione di cassa effettuata.
  7. Il cassiere è soggetto al controllo del Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e Finanza.
  1. Il Direttore Generale comunicherà all’Istituto Cassiere le generalità di:
  • Funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione .
  • Funzionari della Fondazione e componenti il Collegio dei Sindaci che potranno effettuare verifiche di cassa.
  1. Con la stessa comunicazione saranno:
  • depositate le relative firme;
  • indicati i limiti dei poteri conferiti.
  1. Il Collegio dei Sindaci, il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale, direttamente o tramite suoi preposti espressamente delegati, effettueranno verifiche di cassa sui valori e sulle scritturazioni contabili ed extracontabili effettuate sulla scorta dei dati forniti rispettivamente dall’Istituto Cassiere e dal Cassiere interno.
  2. Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, almeno una volta ogni trimestre, e comunque in caso di cambiamento dei Cassieri.

Titolo III: Capo Secondo, Servizio Finanziario

  1. Verrà istituito un Servizio Finanziario alle dirette dipendenze della Direzione Generale.
  2. Le funzioni principali saranno:
  • stima dei movimenti monetari a breve periodo (3/4 mesi);
  • stima dei fabbisogni e delle coperture necessarie di breve periodo (6/12 mesi) in funzione del Piano (Bilancio) di previsione finanziario approvato dagli Organi della Fondazione.

Ciò allo scopo di:

a) assicurare l’equilibrato utilizzo dei fondi esistenti;

b) assegnare le priorità nell’utilizzo dei fondi esistenti.

  • la gestione dei saldi bancari e degli altri movimenti finanziari;
  • il controllo delle operazioni bancarie.
  1. Obiettivi del Servizio Finanziario pertanto saranno quelli di fornire alla Direzione Generale le linee guida utili per una migliore e più razionale proposizione degli investimenti.
  2. Per quanto sopra le Divisioni Generali concerteranno con la Direzione Generale le scadenze operative dei fabbisogni fornendo al Servizio Finanziario le opportune informazioni in materia di Spesa e di Entrata onde permettere la copertura del fabbisogno.
  3. Il Servizio Finanziario provvederà su disposizione del Direttore Generale a:
  • negoziare le condizioni dei servizi offerti dagli istituti di credito (tassi, spese accessorie, commissioni, valute);
  • comparare le alternative disponibili valutando le tendenze del mercato;
  • raggiungere gli obiettivi operando con rapidità e completezza nell’ottenimento della manifestazione documentale dei flussi monetari, velocizzando la manipolazione dei documenti stessi e approfondendo i controlli sulle operazioni bancarie con elevato grado di certezza. Quanto sopra per far trovare riscontro con movimenti definitivi alle movimentazioni provvisorie, effettuate con operazioni extra-contabili, utili per preventivare i saldi di periodo attraverso le opportune proiezioni per data valuta ovvero per simulare operazioni in base al loro grado di convenienza.
  1. Il Servizio Finanziario sarà collegato informaticamente alla contabilità generale della Fondazione in modo da usufruire in tempo reale delle informazioni ed imputazioni contabili di carattere finanziario quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    a) scadenzari attivi e passivi, accrediti per incassi vari (versamenti periodici degli iscritti, mutui, rimborsi, fitti attivi, ecc.);
    b) addebiti per pagamenti vari (prestazioni d’istituto, fornitori, stipendi, contributi, canoni, premi di assicurazione, acquisto titoli, ecc.).
  2. Gli investimenti finanziari saranno suggeriti alla Direzione Generale tenendo conto della durata dell’immobilizzo, del periodo di ritorno del capitale investito, dell’impatto sulla struttura finanziaria, dell’assorbimento di risorse, nonché dello studio delle possibili alternative onde massimizzare la resa di ogni investimento proposto.
  3. La Direzione Generale dovrà valutare, sulla scorta delle indicazioni e dei criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Investimenti e Gestioni Mobiliari, le offerte di investimento supportata dal Servizio Finanziario, rapportandosi alle banche ed alle altre primarie istituzioni finanziarie presenti sul mercato.
  4. La Direzione Generale sottoporrà al Presidente, con specifica comunicazione, le varie proposte di investimento illustrate secondo criteri di economicità.
  5. Il Presidente decide, con proprio atto, l’investimento da effettuare e reputandolo opportuno interpella, anche per le vie brevi, i membri della Commissione predetta. La Direzione Generale, attraverso la Divisione Amministrazione Generale, dovrà dare immediata attuazione alla decisione del Presidente.
  1. Di ogni investimento sarà data adeguata informazione nella prima riunione del Consiglio

Titolo IV : Capo Primo, Il Bilancio di Esercizio - Principi di formazione del Bilancio di Esercizio

Il Bilancio d’Esercizio è il documento contabile che ha lo scopo di rappresentare il risultato conseguito nell’esercizio ed esporre la struttura e l’ammontare del patrimonio della Fondazione alla fine del periodo considerato.

  1. Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, tale data è stata portata al 30 giugno di ogni anno a seguito della modifica dello statuto avvenuta con delibera del CDA del 27-XI-1997 e approvata con Decreto Interministeriale del 25-3-98, così come previsto dallo Statuto della Fondazione.
  2. La Direzione Generale predispone la bozza di Bilancio che metterà a disposizione del Presidente almeno 45 giorni prima della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Presidente provvederà ad effettuare i rilievi, le osservazioni e le eventuali modifiche e ad elaborare la Relazione sulla Gestione
  4. La bozza di Bilancio, così completata, dovrà altresì essere messa a disposizione degli Organi di controllo almeno 30 giorni prima della approvazione e consegnata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima.
  1. Il Bilancio d’Esercizio, redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili di larga accettazione, è composto dai seguenti documenti:
  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Nota Integrativa
  1. I documenti di cui al comma precedente, devono essere corredati da una Relazione sulla Gestione, predisposta dal Presidente, che riferisca sulla situazione e sull’andamento della gestione della Fondazione, sia sotto l’aspetto dei risultati raggiunti che sotto l’aspetto programmatico.
  2. Dovranno inoltre essere allegati:
  • la Relazione del Collegio dei Sindaci;
  • la Relazione di Certificazione dei Revisori contabili di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 509/94;
  • il Rendiconto Finanziario ed il Prospetto riclassificato dei Flussi di Cassa di cui agli articoli 47 e 48 del Capo 4° del presente Titolo;
  • altri documenti utili e necessari a fornire tutte quelle informazioni per una migliore intelligibilità del bilancio.

Il Bilancio di Esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c. c. e, qualora non codificati, si dovrà fare riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione.

  1. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d’esercizio.
  2. Il principio di chiarezza sostanzialmente si realizza quando vengono rispettati gli schemi di Bilancio, non vengono raggruppate le voci e si evitano i compensi di partite.
  3. Il principio di verità e correttezza si può ritenere soddisfatto quando il Bilancio comprende tutti gli elementi che compongono il patrimonio e le relative valutazioni siano fatte nel rispetto della legge e secondo buon senso.
  4. È fatto obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti.
  1. La valutazione delle voci del Bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
  2. Alla formazione del risultato di esercizio devono pertanto concorrere le sole operazioni economiche realizzate e concluse; non devono concorrere operazioni economiche solo attese.
  3. Devono essere iscritti in Bilancio tutti i componenti negativi compresi quelli presunti o probabili, anche se non definitivamente sostenuti, secondo valutazioni ragionevolmente fondate.
  4. La valutazione delle voci deve essere fatta nel rispetto dei criteri valutativi di un’azienda in funzionamento; in caso contrario si dovrà ricorrere ad altri criteri ossia a quelli di liquidazione, per i quali occorre considerare le attività in base al presunto valore di realizzo e le passività in base al presunto valore di estinzione.
  1. Gli effetti delle operazioni e degli eventi di gestione devono essere attribuiti all’esercizio al quale competono economicamente e non a quello in cui si concretizzano i connessi pagamenti ed incassi.

Dai principi contabili si ricavano le seguenti indicazioni:

  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, mobili ed immobili, sono normalmente di competenza dell’esercizio in cui è stato fornito il servizio o è avvenuto lo scambio. Tale momento è, di regola, e in via convenzionale, individuato per i beni mobili in quello di spedizione, per i beni immobili in quello della stipula del contratto, per le prestazioni di servizio in quello in cui il servizio è concluso;
  • i costi devono essere correlati ai proventi e, cioè, ai proventi di competenza di un esercizio vanno contrapposti i corrispondenti costi, siano essi certi o presunti;
  • i costi non correlabili a proventi (o che siano divenuti tali per il venir meno della loro utilità futura) sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano.
  1. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  2. Non si possono effettuare compensazioni tra perdite presunte relative a taluni elementi patrimoniali, di cui è obbligatoria l’iscrizione, ed utili sperati ad altre poste patrimoniali la cui imputazione non è consentita.
  1. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro salvo deroghe consentite in casi eccezionali; in tal caso si ha l’obbligo di fornire la motivazione nella Nota Integrativa e di indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
  2. Le voci del Bilancio di Esercizio devono essere comparate con quelle corrispondenti del Bilancio del precedente esercizio. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.
  1. Le operazioni devono essere rappresentate privilegiando la sostanza economica sulla forma giuridica.
  2. Tale principio nel privilegiare la sostanza sulla forma e nel dare la prevalenza al momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione consente il rispetto del principio fondamentale del «quadro fedele».
  1. Nella redazione del Bilancio devono essere rispettate le regole previste dall’art. 2426 c.c.; in mancanza occorre far riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione, pena la sanzione di invalidità dell’intero documento.
  2. Il sistema delle valutazioni di cui al predetto art. 2426 c. c. è fondato sul costo storico ad eccezione dei crediti per i quali è statuito il criterio del presumibile valore di realizzo.

Ulteriori principi generali relativamente alle valutazioni, sono:

  • il divieto di effettuare rivalutazioni economiche;
  • il divieto, di effettuare rivalutazioni monetarie;
  • l’obbligo di determinare e di iscrivere separatamente in bilancio minusvalenze da valutazione.
  1. Le immobilizzazioni materiali quali gli immobili, i beni mobili di qualsiasi natura e genere, le attrezzature, gli automezzi, debbono essere iscritti in Bilancio in base al costo d’acquisto.
  2. La determinazione del costo di acquisto deve essere effettuata sulla base della documentazione rilasciata dal cedente il bene ovvero dal fornitore dei beni stessi.
  3. Il costo di acquisto non può includere gli oneri finanziari direttamente riferibili all’acquisto che andranno imputati come oneri dell’esercizio, mentre deve includere i costi accessori da individuarsi in quelli direttamente riferibili al bene acquistato.
  4. Il valore determinato in base al criterio del costo deve essere modificato ogni qualvolta, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, esso non è più idoneo a fornire una rappresentazione di Bilancio veritiera e corretta.
  5. Il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere motivati nella Nota Integrativa.
  1. Le immobilizzazioni immateriali quali i costi ad utilizzazione pluriennale e i beni immateriali devono essere iscritti in Bilancio in base al costo di acquisto la cui utilità sia agevolmente determinabile e correlabile.
  2. La determinazione del periodo di ammortamento è stabilita in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica.
  1. Le partecipazioni in imprese collegate e controllate devono essere iscritte in bilancio in base al costo di acquisizione. Esso può essere modificato solo nel caso in cui aumenti la partecipazione a seguito di acquisizione a titolo oneroso di nuove azioni o quote ovvero quando la partecipazione si svaluti in conseguenza del verificarsi di perdite durature nell’impresa partecipata.
  2. Nel caso di partecipazioni in società controllate o collegate l’iscrizione in bilancio potrà avvenire in base al criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.
  3. Per gli altri titoli, la valutazione deve essere effettuata al costo di acquisizione che deve essere mantenuta anche se superiore a quella desumibile dal mercato, a meno che non si rilevino perdite durature di valore, nel quale caso il valore del costo deve essere adeguatamente svalutato. Tale svalutazione non può, però, essere mantenuta se negli esercizi successivi ne vengono meno i motivi.
  4. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore al 20% (10% se quotate in Borsa) si presumono immobilizzazioni, salvo espressa motivazione dell’organo direttivo.
  1. I crediti, immobilizzati o disponibili, devono essere valutati secondo il presunto valore di realizzazione.
  2. I crediti pecuniari certi nell’esistenza e nell’importo, di esito sicuro ed a breve scadenza, saranno valutati al valore nominale (depositi e c/c bancari e postali).
  3. I crediti sono inesigibili quando, esperite tutte le azioni di recupero, anche legali, sono ritenuti tali. I crediti di dubbia esazione devono essere svalutati in modo tale da poter determinare l’importo stimabile che si ritiene di poter incassare alla normale scadenza.
  4. I crediti ritenuti completamente inesigibili dovranno essere integralmente svalutati e gli Amministratori dovranno precisarne le motivazioni nella Nota Integrativa.

I crediti d’importo inferiore ad € 516,00 (L. 1.000.000 unmilione), per i quali l’azione amministrativa di recupero non ha dato risultati e ove si riveli antieconomico ogni ulteriore tentativo, possono essere considerati inesigibili sentito il parere della Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio e delle Attività Operative.

  1. La Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio delle Attività Operative è incaricata di pronunciarsi in merito alla valutazione dei crediti e dei relativi gradi di esigibilità.
  1. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (vedere art. 16 del Titolo II, capo 1°), sono iscritte al costo di acquisto calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 c.c., ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi di cui al numero 9) dell’art. 2426 c. c.

Titolo IV : Capo Secondo - Il contenuto del Bilancio di Esercizio

  1. Il Bilancio d’Esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
  1. Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità dello schema previsto dall’art. 2424 c.c., secondo la struttura prevista dall’art. 2423 ter.
  2. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi la sua appartenenza anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto.
  3. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente ciascun tipo di garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate. Devono risultare gli altri conti d’ordine e cioè i conti accesi ai rischi, ai beni di terzi presso la Fondazione, ed ai beni della Fondazione presso terzi.
  1. Il Conto Economico dovrà essere redatto in conformità all’art. 2425 del c. c. secondo la struttura prevista dall’art. 2423 ter del c.c..
  2. I costi devono essere classificati nel Conto Economico per natura e cioè secondo la loro caratteristica oggettiva.
  3. Le voci contenute nello schema possono essere ulteriormente adattate in conformità alle esigenze dell’attività della Fondazione.
  1. La Nota Integrativa dovrà essere redatta in conformità dell’art. 2427 del c. c. Essa è un documento contabile che assolve ad una funzione esplicativa, descrittiva ed informativa dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ed è parte integrante del Bilancio d’Esercizio. Essa ha quale fine il conseguimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle risultanze gestionali dell’esercizio.

Titolo IV : Capo Terzo - Gli allegati al Bilancio di Esercizio Articolo 44

  1. La Relazione sulla Gestione è un documento, redatto dal Presidente dell’Ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 2428 del c. c. e dai corretti principi contabili. Essa provvede ad evidenziare le seguenti informazioni:
  • l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori ove la Fondazione ha operato;
  • il commento dei dati che attengono le uscite (costi), le entrate (proventi) e gli investimenti e per questi ultimi quelli programmati, per poter esprimere giudizi anche sulle prospettive della gestione finanziaria, la dinamica del fabbisogno finanziario e gli eventuali scostamenti dai valori programmati, l’evoluzione prevedibile della gestione in funzione dei programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare l’incremento o il decremento del numero degli iscritti, l’incremento o decremento delle future entrate correnti, l’incremento o decremento delle spese per prestazioni istituzionali, l’andamento del rapporto tra pensionati ed iscritti;
  • i rapporti economici intercorsi con le imprese controllate o collegate ed in particolare l’economicità della gestione delle stesse, vista soprattutto in relazione con quelle che sono le prospettive future;
  • i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, intesi essi quali fatti che tendono a influenzare e/o a modificare la situazione della Fondazione e l’andamento della sua gestione.
  1. La Relazione del Collegio dei Sindaci deve essere redatta in conformità dell’art. 2429 del c.c.. Tale norma prevede tra l’altro che il Collegio dei Sindaci deve riferire sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga previsto dall’art 2423 e 2423 bis del c.c..
  2. I Sindaci nella Relazione devono attestare che le valutazioni sono fatte in conformità della legge e che la gestione si è svolta con il criterio di economicità.
  1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 al bilancio deve essere allegata una Relazione di Certificazione redatta ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo 1975 n. 136.

Titolo IV : Capo Quarto - Gli altri allegati al Bilancio di Esercizio e la sua Pubblicità

  1. Il Rendiconto Finanziario è composto dal:
    a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite finanziarie originate dalle operazioni di competenza raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio;
    b) Prospetto del Cash-Flow nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite di cassa originate da tutte le operazioni, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio;
    c) Consuntivo Finanziario;
  2.  
  1. A corredo dei documenti del Bilancio d’Esercizio e nel rispetto delle disposizioni provenienti dal Ministero del Tesoro, si dovrà redigere anche lo schema di Bilancio riclassificato, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato da un prospetto di rilevazione dei flussi di cassa e delle liquidità.
  2. Esso ha lo scopo di permettere l’elaborazione di conti consolidati del settore previdenziale e per un’analisi di tipo statistico. Il tutto dovrà essere compilato secondo lo schema appositamente predisposto dagli Organi Ministeriali.
  1. Il Bilancio di Previsione, nonché le note di variazione, ed il Bilancio di Esercizio devono essere inviati entro 20 giorni dalla loro approvazione ai seguenti Organi Vigilanti:
    a) Ministero del Tesoro, Reparto Ragioneria;
    b) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
    c) Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti.
  2. Il Ministero del Tesoro e quello del Lavoro e della Previdenza Sociale potranno formulare motivati rilievi rinviando i documenti ad un nuovo esame da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 509/94.

Titolo V: Capo Primo, La Programmazione e il Controllo - il Bilancio di Previsione

  1. La gestione finanziaria della Fondazione si svolge nel rispetto delle linee guida fissate dal Bilancio di Previsione che deve essere approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31 Ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria.
  2. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
  3. Il Bilancio di Previsione è costituito:
  • dal Preventivo Finanziario;
  • dai Flussi Finanziari Previsionali articolati nel:
    a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi Previsti;
    b) Prospetto del Cash-Flow Previsto;
  • dal Preventivo Economico;
  • dal Piano degli Investimenti.
  1. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti nel Bilancio di Previsione previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative della Fondazione nel periodo di riferimento. I dati devono essere forniti come previsione di spesa ripartita su base trimestrale.
  2. Il Bilancio di Previsione costituisce il documento programmatico ed autorizzativo di spesa per le aree funzionali, nei limiti da esso previsti.
  3. Per i Consorzi di Bonifica, ai sensi della convenzione in atto, verrà redatto apposito Bilancio di Previsione che successivamente costituirà parte integrante del Bilancio di Previsione generale della Fondazione.
  4. Per le Gestioni Separate si seguirà la normativa prevista dallo Statuto e dai regolamenti relativi alle Gestioni stesse.
  5. Il Bilancio di previsione deve essere accompagnato:
    a) dalla relazione del Presidente della Fondazione in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell’azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono state quantificate le previsioni di bilancio, i motivi delle variazioni proposte alle previsioni dell’anno in corso, nonché i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
    b) dalla relazione del Collegio dei Sindaci nella quale devono essere contenute le valutazioni riguardo alla attendibilità delle entrate e delle spese previste;
    c) da un organigramma del personale, che deve comprendere la consistenza numerica delle unità in servizio;
    d) da tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del Bilancio con specifico riferimento agli obiettivi programmati.
  6. Il Bilancio di Previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro 20 giorni dalla delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai Ministeri Vigilanti.
  7. Qualora il Bilancio di Previsione non sia approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento, si procede mediante la gestione provvisoria del bilancio, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fino ad intervenuta approvazione, limitatamente ad un dodicesimo per ciascun mese della spesa complessivamente prevista, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
  1. Ai fini della redazione del Bilancio di Previsione la struttura organizzativa della Fondazione viene rappresentata in aree funzionali:
  • Organi Collegiali;
  • Direzione Generale;
  • Gestioni Speciali – Consorzi di Bonifica;
  • Gestioni Separate;
  • Divisioni Generali previste dalla struttura organizzativa della Fondazione.
  1. Tutte le aree funzionali in cui è suddivisa la struttura operativa della Fondazione sono preposte alla predisposizione del Bilancio di Previsione e alla formulazione dei piani previsionali delle spese inerenti le loro aree.
  2. Il piano di previsione delle entrate è predisposto dalla Direzione Generale di concerto con tutte le altre Divisioni interessate.
  3. Tutte le aree funzionali sono preposte alla formulazione dei piani previsionali delle spese inerenti le loro aree.
  4. Il Direttore Generale indice una riunione preliminare alla quale partecipano i Dirigenti delle Divisioni. In tale riunione verranno fissati i criteri e le regole alle quali attenersi per la redazione del Bilancio di Previsione, ovviamente in funzione dei criteri generali guida fissati dal Consiglio di Amministrazione.
  5. I Dirigenti responsabili delle Divisioni dovranno redigere il proprio piano previsionale di spesa di concerto con i responsabili dell’Attività da loro dipendenti in relazione alla tipologia dei costi che saranno localizzati nei singoli uffici e secondo una nomenclatura contabile predisposta dalla Divisione Amministrazione Generale.
  6. I piani di spesa delle singole Attività, specificati e dettagliati, dovranno essere trasmessi al Dirigente della Divisione di appartenenza, il quale, dopo le dovute e necessarie considerazioni ed eventuali modifiche ed integrazioni, provvederà all’aggregazione dei dati secondo uno schema preordinato al fine di consentire un’ottimale conservazione e circolazione delle informazioni e dei dati presentati.
  7. Analogamente le aree della Direzione e degli Organi Collegiali provvederanno, con identica procedura, a redigere il piano previsionale delle spese.
  8. Per l’area delle Gestioni Speciali – Consorzi di Bonifica – e per quella delle Gestioni Separate, il Bilancio di Previsione è costituito dal solo Preventivo Economico costruito tenendo conto dei Proventi e Costi direttamente riferibili, nonché di quote di costi generali imputabili alla specifica gestione opportunamente calcolati secondo metodologie e criteri fissati nelle relative convenzioni.
  9. In una successiva riunione tra la Direzione Generale ed i Dirigenti delle Divisioni nel corso della quale verranno discussi ed eventualmente modificati e integrati i singoli piani previsionali i quali, nella loro stesura definitiva, dovranno essere aggregati e strutturati secondo lo schema generale del Bilancio di Previsione. Esso, con tutti i suoi allegati, dovrà essere trasmesso, a cura della Direzione Generale, al Presidente al fine di esercitare le funzioni previste dallo Statuto e riferire al Consiglio di Amministrazione per le relative delibere.
  10. Il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale assume la funzione di coordinamento di tutta la complessa fase di messa a punto del Bilancio di Previsione provvedendo ad impartire istruzioni sulla tipologia dei conti, sui loro contenuti, sulle aggregazioni contabili e sulla stesura provvisoria del documento che dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale.
  11. La Direzione Generale, di concerto con le altre Divisioni, predispone una prima bozza del piano programmatico della Fondazione. In questa fase devono essere risolte tutte le problematiche emerse nella formazione dei piani divisionali.
  12. Il piano formalizzato è presentato dalla Direzione Generale al Presidente. Il Presidente potrà recepirlo o rinviarlo alla Direzione Generale per ulteriori modificazioni ed integrazioni per poi sottoporlo alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
  13. Il Bilancio di Previsione deve essere il prodotto globale dell’Ente predisposto, per la parte di propria competenza, da tutti i livelli organizzativi ed assemblato poi, con le opportune verifiche ed integrazioni, a livello direzionale.
  14. Il Bilancio di Previsione, una volta approvato nella sua veste definitiva dal Consiglio di Amministrazione, diventa il piano esecutivo e programmatico per l’esercizio di riferimento.
  1. Il Bilancio di Previsione deve contenere la scomposizione delle voci del Bilancio nelle diverse componenti per aree funzionali, che ricalcano in pratica i modelli predisposti per ciascuna area, modificati secondo le indicazioni emerse in sede di analisi generale. Esso viene rimesso dalla Direzione Generale alle aree medesime. Questa scomposizione nelle diverse aree di competenza rappresenterà il programma di spesa per l’esercizio successivo.
  2. Il Bilancio di Previsione rappresenta il pilastro su cui poggia l’articolazione del sistema di controllo. Esso ha preliminarmente la funzione di autorizzare le spese nei limiti degli stanziamenti approvati e di verificare la realizzazione delle entrate previste.
  3. La predisposizione del Bilancio di Previsione, come evidenziato, parte da una previsione settoriale (aree funzionali) delle spese successivamente approvata e resa definitiva dalla stesura del piano previsionale stesso.
  4. Tale piano particolareggiato (il Bilancio di previsione) non è altro che il successivo obiettivo minimo dell’area specifica della Fondazione, nei cui limiti, certamente non tassativi, salvo eccezioni, deve iscriversi l’attività dell’area.
  5. I Dirigenti delle specifiche aree, a piano approvato, sono già autorizzati ad istruire l’esercizio della spesa che dovrà essere attuata secondo le modalità di cui al Titolo VII. Ad ogni emissione di richiesta di fornitura o prestazione e quindi al successivo ordine, il dirigente responsabile della Divisione del centro di spesa deve verificare la inclusione tra le previsioni di spesa di quella che si è in procinto di effettuare alla firma dell’ordine.
  6. Per il superamento di limiti prefissati dal Bilancio di Previsione, nell’ambito di ciascuna voce analitica di spesa, deve però essere accertata la particolare motivazione che non ha consentito un’esatta previsione e, per gli importi eccedenti il limite previsto, l’autorizzazione della spesa deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia nel caso in cui il superamento è contenuto nei limiti di € 12.911,42 (L.25.000.000 venticinquemilioni) l’autorizzazione viene concessa dalla Direzione Generale; per importi superiori e fino a € 25.822,84 (L. 50.000.000 cinquantamilioni) l’autorizzazione viene concessa dal Presidente su proposta del Direttore Generale.
  7. Nei casi in cui il superamento dell’analitica voce di spesa è dettato da indifferibilità, eccezionalità ed urgenza della spesa stessa, l’autorizzazione viene concessa dal Presidente, su proposta della Direzione Generale, anche per importi superiori a €25.822,84 ( L. 50.000.000 cinquantamilioni). Naturalmente le autorizzazioni dovranno essere comunque ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Titolo V: Capo Secondo - Il sistema di controllo

  1. La configurazione del sistema di controllo si articola sul:
    a) Bilancio di previsione;
    b) Sistema di rilevazione contabile ed extra-contabile;
    c) Sistema di rendicontazione, in interazione fra di loro, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’intero processo.
  2. La natura dei controlli è di tipo:
    a) previsionale, attraverso la predisposizione del Bilancio di previsione;
    b) concomitante, attraverso le procedure di spesa ed un definito sistema di rilevazione;
    c) successivo, attraverso opportune rendicontazioni che consentano il controllo susseguente tra il bilancio consuntivo e previsionale;
    d) gestionale, secondo le modalità di cui all’art. 54.
  3. Il controllo finanziario ha lo scopo di contenere le uscite nell’ambito delle previsioni dei loro stanziamenti e secondo le previsioni di entrata.
  4. Il controllo di gestione è preordinato a verificare che le risorse disponibili vengano acquisite ed impiegate in modo efficiente nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  5. La rilevazione dei dati contabili e statistici avviene a cura della Divisione Amministrazione Generale sulla base degli strumenti, delle procedure e della modulistica adottati, che assicurano la rilevazione dei fatti gestionali in relazione agli schemi dei conti ed ai programmi di attività.
  1. L’Ufficio Controllo di Gestione, che opera alle dirette dipendenze della Direzione Generale, ha il compito di esercitare, in prima istanza, il controllo attraverso ispezioni da effettuarsi periodicamente, con lo scopo di accertare la corrispondenza dei fatti gestionali con le loro previsioni ed il rispetto delle procedure. Allo scopo, ogni Responsabile dell’area funzionale deve predisporre un’analisi degli ordini emessi per confrontarli con le previsioni precedentemente effettuate, compilando un apposito prospetto dove, insieme alle spese effettuate, sono evidenziate le previsioni riportate nel Bilancio di Previsione per voce analitica.
  2. Con cadenza almeno trimestrale, gli stessi Responsabili devono predisporre un’analisi, accompagnata se necessario, dalle note informative recanti tutte le motivazioni relative agli scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione.
  3. La nota esplicativa deve inoltre comprendere le previsioni relative all’evoluzione della situazione fino alla fine dell’anno, includendo le motivazioni degli scostamenti rispetto alla previsione, in modo da consentire eventuali azioni correttive. Copia dell’analisi degli ordini emessi e della nota esplicativa deve essere rimessa anche alla Divisione Amministrazione Generale oltre che all’Ufficio Controllo di Gestione.
  4. L’Ufficio Controllo di Gestione almeno trimestralmente, o comunque ogni qualvolta lo richiederà il Direttore Generale, rimetterà alla Direzione Generale un rapporto nel quale dovrà evidenziare l’andamento della spesa aggregata in relazione alle previsioni e la situazione debitoria e creditoria della Fondazione allo scopo di predisporre una relazione dettagliata.
  5. L’Ufficio Controllo di Gestione dovrà anche perseguire le seguenti finalità:
  • assicurare il monitoraggio delle attività attraverso la continua verifica dei livelli di efficacia raggiunti dalla gestione;
  • costituire uno strumento della Direzione Generale di coordinamento tra le diverse aree funzionali;
  • rappresentare per ognuna di esse un riferimento operativo con cui confrontarsi nel corso della gestione;
  • segnalare l’insorgenza di criticità in specifiche aree funzionali;
  • offrire strumenti più idonei per la valutazione di possibili alternative.
  1. L’attività di rendicontazione per la verifica dell’attività svolta dalla Fondazione si attua anche attraverso la predisposizione, almeno ogni semestre, a cura della Divisione Amministrazione Generale e di concerto con l’Ufficio Controllo di Gestione, di relazioni che consentano, sulla base di informazioni di sintesi, il controllo delle varie attività. Tali relazioni dovranno evidenziare gli elementi atti a consentire una valutazione dei programmi attuati in termini di economicità, efficienza ed efficacia; le stesse relazioni, inoltre, dovranno fornire informazioni riguardo alle variazioni verificatesi nelle immobilizzazioni intervenute nel periodo di riferimento.
  2. Le relazioni stesse dovranno altresì fornire elementi di valutazione in ordine ai contratti più significativi stipulati dai servizi interessati. Esse, infine, possono esprimere rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
  1. Ai controlli sono preposti:
    a) Il Collegio dei Sindaci,
    b) I revisori contabili di cui all’art. 2, comma 3 del D. Leg. vo 509/94,
    c) Gli Organi vigilanti di cui all’art. 3 del D. Leg. vo 509/94.
  2. I soggetti di cui al punto precedente esercitano compiti e funzioni nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della Fondazione, di quelle del Codice Civile e delle altre Leggi, norme e disposizioni vigenti in materia.

Titolo VI: Capo Primo - Le Responsabilità

  1. Gli Organi dell’Ente devono adempiere ai doveri inerenti al loro incarico imposti dallo Statuto e dai relativi Regolamenti e dalla Legge in generale con la diligenza del mandatario.
  1. Il Direttore Generale è responsabile per tutti quei compiti previsti dallo Statuto e per quegli atti delegati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dal Consiglio stesso. In particolare è responsabile per tutte quelle attività volte al conseguimento dei risultati e degli obiettivi della Fondazione con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  2. Il Direttore Generale, qualora venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad esso sottoposti di fatti dannosi per la Fondazione, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.
  1. I Dirigenti della Fondazione sono responsabili delle attività di programmazione, di gestione e controllo dell’attività svolta dagli uffici cui sono stati preposti.
  2. I Dirigenti della Fondazione, qualora vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità devono darne comunicazione al Direttore Generale che provvederà agli opportuni adempimenti consequenziali.
  1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le vigenti norme del Codice Civile.

Titolo VII : Capo Primo, Attività Contrattuale - Tipologie Contrattuali

  • L’attività contrattuale di cui al presente Titolo concerne gli accordi conclusi dalla Fondazione per il trasferimento di beni e servizi.
  • L’attività contrattuale è svolta con l’osservanza della normativa privatistica considerato che la Fondazione, con il D. Lgs. 509/94, ha acquistato personalità giuridica di diritto privato e piena autonomia gestionale e organizzativa per il raggiungimento delle finalità di natura pubblica dell’attività istituzionale.
  1. L’attività contrattuale della Fondazione è esercitata dagli Organi competenti in base allo Statuto della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile della divisione interessata, nell’ambito dei limiti di competenza, per materia e per valore, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti relativi a:
    a) beni mobili e immobili;
    b) prestazioni di servizi;
    c) appalti;
    d) locazioni attive e passive;
    e) leasing e comodato.
  2. Per gli altri contratti non specificamente disciplinati dal presente regolamento si rendono applicabili le norme vigenti in materia.
  1. Per i contratti che comportano un onere complessivo superiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA, dovrà essere sentita la Commissione consiliare competente per materia, la scelta dei contraenti avverrà attraverso una ricerca di mercato.
  1. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive del Direttore Generale, procederà all’invio, ai fornitori così individuati, di una lettera di invito con accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’invito a restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove questo sia stato determinato.
  2. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori, è effettuata, su mandato e direttive del Direttore Generale, dalla Commissione formata dal Dirigente della Divisione competente per la spesa, dal responsabile del centro di spesa e dal Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e Finanza.
  3. Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine stabilito per la presentazione delle offerte, la Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte, redigendo apposito verbale, nel quale andrà indicato il fornitore prescelto, dandone quindi comunicazione al Direttore Generale.
  4. Per i contratti che comportano un onere complessivo inferiore a € 100.000,00 e superiore a   € 35.000,00 al netto dell’Iva, con esclusione di quelli aventi per oggetto prestazioni professionali, la Fondazione, per la scelta dei contraenti, dovrà procedere mediante una ricerca di mercato.
  1. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive del Direttore Generale, procederà all’invio, ad almeno tre soggetti ritenuti idonei, di una lettera di invito con accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’invito a restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove questo sia stato determinato.
  2. La scelta dei soggetti ritenuti idonei avverrà o fra quelli iscritti nella lista dei fornitori della Fondazione, approvata dalla Commissione consiliare competente per materia o, nel caso in cui non siano presenti sulla lista, fornitori accreditati per il materiale o servizio richiesto, attraverso una ricerca effettuata dal Dirigente della Divisione competente per la spesa su mandato e direttive del Direttore Generale. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori avverrà secondo quanto stabilito nei comma 3 e 4 del presente articolo.
  3. Con riferimento agli oneri di cui ai punti precedenti, il valore della fornitura o della prestazione del servizio non può essere frazionato se non per motivi inerenti la natura stessa della fornitura o della prestazione (somministrazione).
  4. L’ordine di acquisto e il contratto saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale  della Fondazione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’art.61.
  1. Le prestazioni e le forniture di beni da immobilizzare devono essere controllate, nella loro esecuzione e consegna, da un responsabile tecnico e amministrativo in base alle rispettive competenze, i quali possono essere coadiuvati da tecnici al fine di collaudare e verificare la corretta esecuzione dell’ordine di acquisto.
  1. Del collaudo dovrà essere predisposto un verbale dal quale risulti il personale presente e si evidenzi la verifica effettuata in conformità all’ordine di acquisto.
  2. Il verbale di collaudo deve essere sottoposto al Direttore Generale per l’autorizzazione di liquidazione o per permettere di porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dell’ordine oppure per fornire i motivi idonei ad una rescissione dell’ordine stesso.
  1. Vengono considerate negoziazioni per importi limitati quelle di valore inferiore a € 35.000,00 al netto dell’Iva, con l’esclusione di quelle aventi per oggetto prestazioni professionali.
  2. La procedura è disciplinata come appresso e si articola nei seguenti punti essenziali di riferimento:
    a) l’Attività che avverte l’esigenza di un materiale o di una prestazione di servizi predispone una richiesta di approvvigionamento specificando tutti i caratteri del materiale e della previsione necessaria, tale richiesta va sottoscritta nell’ambito dei limiti di competenza deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
    b) la richiesta perviene al Dirigente della Divisione competente per la spesa che verifica la classificazione secondo i criteri interni di costo e controlla la disponibilità nel Bilancio di Previsione.
    c) il responsabile del centro di spesa competente, di concerto con il proprio Dirigente, procede alla individuazione del fornitore fra quelli indicati nella Lista fornitori, con riferimento:
    – ad almeno tre listini depositati;
    – e/o  al listino prefissato in apposita convenzione;
    – e/o richiedendo tre offerte ai fornitori presenti nella Lista.
    d) L’inclusione e l’esclusione dalla Lista fornitori è autorizzata dal Direttore Generale su indicazione del dirigente competente per la spesa.
    e) all’arrivo della merce o ricevimento della prestazione o servizio richiesto, chi ha effettuato la richiesta di acquisto e comunque chi ha ricevuto il bene, la prestazione o il servizio, deve verificarne la completezza e correttezza rispetto all’ordine. Nel caso di non conformità all’ordine la Divisione competente per l’acquisto, pone in essere tutte quelle azioni che ritiene necessarie al fine di assicurare la corretta esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni di servizio, in riferimento alla corretta esecuzione dell’ordine e, in mancanza di questo, la rescissione del contratto;
    f) l’Attività divisionale competente per la spesa invia la documentazione relativa alla Divisione Amministrazione Generale e Finanza la quale, verificatane la regolarità e conformità rispetto alla fattura, predispone la documentazione prevista per il pagamento.

Titolo VII : Capo Secondo - Contratti di Consulenza e Prestazioni Professionali

  1. La Fondazione si può avvalere di prestazioni professionali sia a carattere continuativo che saltuario. Non sono considerate nel presente capo le prestazioni connesse a forniture di beni e servizi disciplinate in altri articoli del Capo 1° del presente Titolo.

1. Gli incarichi di consulenza e prestazioni professionali possono essere conferiti a società, a persone fisiche e/o associazioni professionali

  1. Le tipologie previste dal seguente regolamento sono:
    a) consulenze generali: considerate tali quelle di assistenza di tipo generale su aspetti organizzativi, funzionali, gestionali, fornite dai soggetti di cui dell’articolo precedente;
    b) prestazioni professionali: considerate tali quelle relative ad attività specialistiche particolari quali quelle amministrative, fiscali, legali, notarili, sanitarie formative, perizie, direzione lavori, ecc..
  1. Le tipologie di consulenze di cui all’art. 68 debbono essere previste nel Bilancio di Previsione.
  2. Il Dirigente della Divisione interessata richiede per iscritto al Dirigente del centro di spesa competente, le consulenze di cui al precedente comma, il quale verificata la corrispondenza con lo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione, istruisce la pratica e la rimette alla Direzione Generale. La Direzione Generale sceglie i soggetti ritenuti idonei ad effettuare la prestazione e li propone al Presidente della Fondazione, il quale potrà conferire o rifiutare l’incarico.
  3. Copia del provvedimento di affidamento dell’incarico deve essere trasmessa alla Divisione Amministrazione Generale per gli adempimenti consequenziali.
  4. Qualora le consulenze professionali e le prestazioni non siano state previste nel Bilancio di Previsione, il responsabile della Divisione dell’Attività interessata dovrà farne richiesta per iscritto alla Direzione Generale che, dopo averla esaminata e formulati i dovuti rilievi, la presenterà al Consiglio di Amministrazione per la delibera di approvazione ed eventuale conferimento dell’incarico.
  1. La lettera di incarico da sottoporre alla firma del Presidente della Fondazione deve contenere:
    a) le generalità, compresi codice fiscale e partita IVA. delle parti contraenti;
    b) l’oggetto dell’incarico;
    c) la durata;
    d) il compenso pattuito;
    e) le modalità di adempimento e pagamento.

Per eventuali tipologie di incarichi speciali, connessi a situazioni di urgenza, quali pareri e proposte, non previsti nel Bilancio di Previsione, il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale, nei limiti di specifiche deleghe di autorizzazione di spesa, possono conferire e formalizzare gli incarichi, informando il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

Titolo VII : Capo Terzo - Contratti Particolari

  1. Il ricorso al contratto di leasing per beni di consumo è consentito quando è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto.
  2. Il Dirigente responsabile del centro di spesa dovrà dimostrare tali circostanze con relazione appositamente sottoscritta.
  3. Il ricorso al leasing dovrà essere autorizzato dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’articolo 61.
  1. Il contratto di factoring è quel tipo di contratto in cui un’impresa specializzata (factor) si impegna, contro il pagamento di una commissione, a gestire per conto della Fondazione, l’amministrazione di tutti o di parte di crediti da questa vantati verso soggetti esterni.
  2. La Fondazione potrà far ricorso al contratto di factoring solo quando si tratta di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione e comunque quando ne è dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto.
  3. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazione appositamente sottoscritta.
  4. Il ricorso al factoring dovrà essere autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  1. Il comodato è consentito nei casi in cui il bene materiale oggetto del contratto venga ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari della Fondazione.
  2. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazione appositamente sottoscritta.
  1. Per i contratti di acquisto di beni immobiliari e/o loro pertinenze, in deroga a quanto stabilito dall’art. 63 e dall’art. 65, si provvede ai sensi dei commi che seguono.
  2. Nel rispetto dei criteri di investimento fissati nel Bilancio di Previsione ed in conformità alle esigenze della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri e le caratteristiche di massima per l’acquisto dei beni immobili.
  3. Il Dirigente della Divisione Gestione Patrimonio Immobiliare, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, provvede a ricercare sul mercato gli immobili e a raccoglierne la documentazione necessaria per individuarne le caratteristiche tecnico-giuridiche.
  4. Istruite e completate le pratiche di cui al punto precedente, queste sono sottoposte al Direttore Generale, il quale formula una relazione da presentare al Presidente e alla Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare.
  5. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione del Direttore Generale e le proposte di vendita ivi illustrate, ed aver accertato la conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, incarica, eventualmente, uno o più esperti, di effettuare una perizia tecnica per il parere di congruità.
  6. La Commissione, individuati gli immobili aventi le caratteristiche indicate dal Consiglio di Amministrazione e stilato un accordo di massima con la parte venditrice, ne propone l’acquisto allo stesso Consiglio di Amministrazione.
  7. Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte della Commissione, potrà deliberarne l’acquisto inserendo, in tal caso, nella stessa delibera le principali clausole contrattuali.
  1. Per i contratti di vendita di beni immobiliari e/o loro pertinenze, nel rispetto dei piani programmatici della Fondazione e di efficienza ed economicità della gestione, il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri e le modalità di vendita.
  2. Sulla base di tali criteri il Direttore Generale individua, avvalendosi della Divisione Gestione Patrimonio Immobiliare, gli immobili da destinare, eventualmente, al mercato per la vendita.
  3. La Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare formalizza le istruttorie relative agli atti degli immobili individuati e ne propone anche il valore di vendita (a corpo) dopo aver valutato i prezzi di immobili simili per età, qualità, importanza e zona.
  4. Le istruttorie si concludono con un parere motivato che deve essere sottoposto al Direttore Generale il quale, dopo averne valutato i contenuti formula una propria relazione che trasmette al Presidente a alla Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare.
  5. La Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare, esamina la relazione del Direttore Generale e formula della indicazioni per il Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di incertezza sul prezzo, potranno essere suffragate da una perizia tecnica.
  6. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà gli immobili da destinare alla vendita, fissandone i criteri di massima e dettandone le modalità e le principali clausole contrattuali.
  7. La Direzione Generale avvalendosi della Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare, nel rispetto delle volontà del Consiglio di Amministrazione, ricerca sul mercato, anche attraverso mezzi di comunicazione e/o intermediari, i possibili acquirenti per l’immobile/i.
  8. Il Direttore Generale, completata la ricerca di cui al punto precedente, presenterà al Consiglio di Amministrazione, per le eventuali deliberazioni, una relazione contenente le proposte di acquisto.
  9. Il Consiglio di Amministrazione esaminate le varie proposte, gli esiti della trattativa, le offerte pervenute dai vari offerenti nonché le principali clausole contrattuali sceglie l’acquirente ed autorizza il Presidente alla stipula.
  1. Per le locazioni di immobili il Direttore Generale, dovrà sottoporre un’apposita relazione alla Commissione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare al fine di richiedere un parere di congruità in merito alla determinazione del canone da applicare per i nuovi contratti, tenendo conto degli elementi assunti sul mercato locativo di zona e ad eventuali proposte acquisite.
  2. In assenza di proposte di locazione, il Direttore Generale dovrà attivare la procedura di eventuale pubblicizzazione. La pubblicizzazione potrà avvenire o tramite le normali inserzioni pubblicitarie o ricorrendo ad una primaria agenzia immobiliare locale da individuarsi secondo le direttive della Commissione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare.
  1. La Fondazione, per porre fine alle controversie già cominciate o a quelle che possono sorgere, può ricorrere all’istituto della transazione così come previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile.
  2. Per importi la cui differenza transatta è inferiore a € 5.164,56, il Dirigente della Divisione interessata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia della Fondazione, può autorizzare il ricorso alla transazione.

    Ricevuta l’autorizzazione del Direttore Generale e completato il contratto in tutte le sue parti, esso viene sottoposto a stipula del Presidente.

  1. Per importi la cui differenza transatta è superiore a Lire 5.164,56 il Dirigente della Divisione interessata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia della Fondazione, sottoporrà la pratica alla delibera del Consiglio di Amministrazione per l’eventuale autorizzazione alla transazione.

    Ricevuta l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e completato il contratto in tutte le sue parti, esso viene sottoposto a stipula da parte del Presidente.

  1. Le presenti Norme Interne di Contabilità e Amministrazione saranno rese operative nel momento in cui la Fondazione avrà completato il processo di riorganizzazione secondo una programmazione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, le cui fasi principali sono le seguenti:
    – revisione dell’attuale organigramma anche con le necessarie implementazioni;
    – attuazione delle necessarie attività formative del personale;
    – revisione e modificazione del sistema informatico;
    – realizzazione delle procedure organizzative;
    – attuazione del sistema contabile-amministrativo secondo le linee guida del presente regolamento.
  1. Nelle more del completamento delle fasi riorganizzative, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’attuazione di quelle parti delle Norme Interne che riterrà già utili ed applicabili per il buon funzionamento della Fondazione.
  2. Fino alla data fissata dal Consiglio di Amministrazione per la completa e piena applicazione delle presenti Norme Interne, l’amministrazione del patrimonio e la tenuta della contabilità della Fondazione continuano ad essere gestite secondo la normativa attualmente applicata all’Ente.
  3. Le cifre indicate negli artt. 12-38-52-63-65-78 possono essere aggiornate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  4. Per quanto non previsto dalle disposizioni delle presenti Norme Interne e dallo Statuto della Fondazione, si applicano le norme del Codice Civile e quanto previsto dai principi contabili Nazionali, e ove carenti, insufficienti o mancanti, quelli Internazionali.

Comments are closed.

Close Search Window