Ordinaria
Gestione Ordinaria
Ai sensi della legge 29 novembre 1962, n.1655, sono obbligatoriamente assicurati presso l’ENPAIA gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli che, a fronte di un contributo della retribuzione, ricevono le seguenti prestazioni:
- Trattamento di fine rapporto TFR
- Fondo di previdenza
- Infortuni professionali ed extra professionali.
Regolamenti
Regolamento recepito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995, modificata con delibera del 7 Novembre 1996, approvata con decreto Interministeriale del 23 Aprile 1997.
Regolamento recepito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 Settembre 1995, approvato con decreto interministeriale del 19 Novembre 1996; Successivamente modificato con delibera n°6/8 del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2008 e approvato dal Ministero del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 1 Ottobre 2008. Modificato con delibera n° 26/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2016e approvato dal Ministero Del Lavoro , Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 23 Gennaio 2017.Regolamento recepito dal Consiglio Di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 Settembre 1995, approvato con decreto interministeriale del 19 Novembre 1996; Successivamente modificato con delibera n°6/8 del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2008 e approvato dal Ministero del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 1 Ottobre 2008. Modificato con delibera n° 26/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2016 e approvato dal Ministero Del Lavoro , Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 23 Gennaio 2017.
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Giugno 1995 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto
Interministeriale del 2 Gennaio 1996.
Leggi il Regolamento di Attuazione della Fondazione Enpaia
Regolamento delle prestazioni dell’assicurazione contro gli Infortuni e le malattie professionali.
Leggi e Delibere
Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Modulistica
- Modello Variazione dati Azienda
- Modello Delega
- Convenzione Enpaia con Banca Popolare di Sondrio per l'erogazione di Mutui Fondiari ed Edilizi
- Richiesta di riconoscimento di malattia professionale - Dichiarazioni dell'assicurato
- Richiesta di riconoscimento di malattia professionale - Dichiarazioni del datore di lavoro
- Prev. 05 Denuncia di infortunio professionale – datore di lavoro
- Prev 37. Denuncia di infortunio professionale/extraprofessionale – assicurato
- Prev.50 Dichiarazione di assenza – datore di lavoro
Assicurazione Infortuni
Si ritengono infortunio e malattia professionale:
Evento prodotto da causa violenta, determinante lesioni obbiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità temporanea o permanente ovvero la morte.
Infortunio che colpisce l’assicurato in occasione dell’attività lavorativa che abbia comportato l’obbligo dell’iscrizione all’Ente.
Infortunio che colpisce l’assicurato al di fuori dell’ipotesi sopra illustrata, a condizione che non sia intercorso durante lo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo o subordinato o comunque, di altra attività professionale.
Malattie contratte nello svolgimento ed a causa delle lavorazioni espletate nell’esercizio dell’attività lavorativa che determina l’obbligo d’iscrizione Enpaia, che siano comprese nel Regolamento Infortuni, ovvero risultino comunque causate dallo svolgimento delle predette.
Tutti i casi indicati dall’art. 4 del Regolamento Infortuni.
- Indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea;
- Indennità per invalidità permanente assoluta o parziale;
- Indennità per il caso di morte;
- Contributo per l’applicazione di apparecchi protesici e per cure fisioterapiche;
- Indennità di ricovero;
- Le prestazioni per malattie professionali.
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni che le hanno causate, a condizione che ricorra il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa che abbia comportato l’iscrizione all’Ente. Il periodo massimo di indennizzabilità della malattia professionale dalla cessazione della lavorazione è indicato nella Tabella B (Assicurazione contro le Malattie Professionali) allegata al Regolamento
Nel caso in cui l’assenza dal servizio è dovuta a seguito d’invalidità assoluta temporanea e si protrae per oltre tre giorni dall’infortunio, a decorrere dal quarto giorno di assenza viene erogata un’indennità.
- 80% della retribuzione giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;
- 100% della retribuzione per il periodo che intercorre tra il 91° giorno di assenza dal lavoro e la data di cessazione del diritto alla conservazione del posto;
- 80% della retribuzione giornaliera dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data della guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell’invalidità permanente
- L’ invalidità permanente assoluta è quella che toglie completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro
- L’ invalidità parziale è quella che diminuisce soltanto in parte e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro;
Il grado minimo indennizzabile:
– Infortuni 5%
– Malattie professionali 16% 16
In caso di decesso dell’assicurato è corrisposto agli eredi aventi diritto un assegno d’importo pari a 10 volte la retribuzione annuale, incrementato di una percentuale in relazione all’età dall’assicurato al momento del decesso.
(L’indennità, è dovuta sempre ché la morte si verifichi entro 2 anni dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale).
Anche nel caso in cui il datore di lavoro sia moroso nel versamento dei contributi dovuti, La Fondazione corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni sopra illustrate.
Contribuenti, Assicurati, Aliquote
- Imprenditori, Società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse
- Istituti, Enti e Associazioni che attuano e promuovono difesa, miglioramento e incremento della produzione agricola
- Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione, Consorzi di bonifica, per fondo di previdenza e copertura infortuni
- Tabacchifici e frantoi di olive per i soli impiegati
- Enti di diritto pubblico, limitatamente ad imprese ed aziende da essi gestite
- Agenzie di somministrazione per i soli impiegati e dirigenti di cui ai punti precedenti
- Impiegati Agricoli
- Quadri Agricoli
- Dirigenti Agricoli
Categoria | TFR | FP | INF | TOT. | Quota dipendente | Quota Datore di Lavoro |
Impiegati e Quadri | 6% | 4% | 1% | 11% | 2% | 9% |
Dirigenti | 6% | 4% | 2% | 12% | 2,5 | 9,5% |
*Al contributo totale va aggiunto un ulteriore contributo del 4% destinato ad Enpaia
T.F.R. - Trattamento di fine rapporto
Il T.F.R. viene erogato al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro nella misura degli accantonamenti annuali pari all’1/13,5 della retribuzione annua contributiva (al netto di quanto corrisposto a titolo di emolumenti occasionali e della contribuzione aggiuntiva dello 0,50 % dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) rivalutati di un tasso pari all’1,5% oltre il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. L’erogazione è prevista per tutti gli iscritti ad eccezione dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario aderenti al Fondo di cui alla Convenzione del 1971.
Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto
L’anticipazione sul T.F.R., disciplinata dalla Legge 29 Maggio 1982, n. 297, dall’art. 2120 del codice civile e dal Regolamento Enpaia per il Trattamento di Fine Rapporto, è possibile entro i seguenti limiti:
- Il datore di lavoro sia in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della richiesta.
- L’iscritto abbia maturato almeno 8 anni di iscrizione al Fondo T.F.R.
- L’iscritto sia in attività di servizio.
- L’anticipazione non può essere superiore al 70% del T.F.R. cui avrebbe diritto l’iscritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
- Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo che ne hanno maturato il diritto, e comunque del 4% del 7 numero totale dei dipendenti.
- Le istanze che non soddisfano i requisiti del punto 5 di cui sopra, possono essere soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di invio e nei limiti delle disponibilità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
– Spese sanitarie
– Acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli;
– Costruzione di prima casa di abitazione;
– Acquisto di prima casa di abitazione in cooperativa;
– Estinzione parziale o totale mutuo bancario contratto per la costruzione o l’acquisto della prima casa di abitazione;
– Ristrutturazione di prima casa di abitazione;
– Congedo parentale;
– Formazione per il conseguimento di titoli di studio o l’accrescimento di conoscenze e competenze professionali del richiedente.
Fondo di Previdenza
Il Fondo di Previdenza eroga le seguenti prestazioni:
- Assegno di morte
- Assegno per invalidità permanente, totale e assoluta
- Conto individuale
Nel caso di decesso dell’iscritto è corrisposto agli eredi aventi diritto un assegno pari a 20 mensilità di retribuzione. Se tra gli eredi ci sono figli che vivevano a carico dell’iscritto al momento del decesso di età inferiore a 21 anni o senza limite di età, con una inabilità permanente al lavoro superiore al 50% è prevista una maggiorazione di ulteriori 5 mensilità.
Condizioni che devono sussistere al momento del decesso:
- L’iscritto sia di età inferiore a 65 anni
- L’iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione ovvero entro i 30 giorni successivi la cessazione dell’iscrizione, sempre che in tale periodo non sia stata svolta attività lavorativa dipendente o in proprio
- Se la morte è conseguente ad azione suicida è necessario almeno 1 anno d’iscrizione.
- La morte non deve essere conseguenza diretta ed esclusiva d’infortunio.
Nel caso in cui l’iscritto venga colpito da Invalidità Permanente Totale e Assoluta (perdita completa e per tutta la vita, di ogni attitudine al lavoro e tale da rendere indispensabile un’assistenza personale continuativa) è corrisposta una indennità pari a
25 mensilità di retribuzione.
Condizioni per inoltrare l’istanza volta al riconoscimento dell’invalidità:
- L’iscritto abbia un’età inferiore a 65 anni
- L’iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione oppure che l’invalidità sopraggiunga entro 30 giorni successivi la cessazione dell’iscrizione, sempre che in tale periodo non sia stata svolta attività lavorativa dipendente o in proprio
- L’invalidità non sia conseguenza diretta ed esclusiva d’infortunio.
Il Conto Individuale è una prestazione integrativa e viene determinato in relazione ad una parte del contributo versato, pari al 3% della retribuzione imponibile, viene rivalutato in base al tasso di interesse annuo del 4%.
Si informa che a decorrere dall’1/1/2017, l’accantonamento del Conto Individuale del Fondo di Previdenza, per il periodo successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 12 del Regolamento del Fondo di Previdenza, verrà alimentato dai soli interessi legali fino alla data di erogazione.
Come viene erogato
Liquidazione in capitale o rendita pensionistica (se ricorrono le condizioni ex art. 6 Regolamento del Fondo di Previdenza)
Viene corrisposto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- All’iscritto al raggiungimento del 65° anno di età
- All’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria
- All’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta
- All’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione in Enpaia
- Agli eredi aventi diritto in caso di morte dell’iscritto
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Fondazione Enpaia
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 – CF 02070800582
Apertura Uffici
Lun/Giov dalle 08.00 alle 16.00
Venerdì dalle 08.00 alle 13.00
Centralino: +39 06 54581
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Ven. 09:00 – 14:00
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