Accesso Civico

Decreto legislativo  33/2013 – Art. 5

In osservanza di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs.  n. 97/2016, chiunque ha diritto di accedere, gratuitamente (salvo i costi per la riproduzione su supporti materiali) e senza necessità di motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto degli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa vigente, secondo la procedura disciplinata dalla medesima norma e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 97/2016 (accesso generalizzato). In ogni caso chiunque può richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, la pubblicazione, allorché prevista dalla normativa vigente, di documenti, informazioni o dati relativi all’attività istituzionale dell’Ente non presenti sul sito web (Accesso civico) . Si ritiene opportuno sottolineare la differenza fra accesso civico e accesso generalizzato.

L’accesso civico “semplice” introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza (nella misura applicabile agli enti di previdenza) che l’Ente non abbia pubblicato sul sito istituzionale.

L’accesso civico “generalizzato” è l’accesso consentito a tutti anche per documenti per cui non vige l’obbligo di pubblicazione. La norma limita l’accesso a dati e documenti inerenti alle attività di pubblico interesse.

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