Ordinaria Ordinaria
Gestione Ordinaria
Ai sensi della legge 29 novembre 1962, n.1655, sono obbligatoriamente assicurati presso l’ENPAIA gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli che, a fronte di un contributo della retribuzione, ricevono le seguenti prestazioni:
Trattamento di fine rapporto TFR
Fondo di previdenza
Infortuni professionali ed extra professionali.

Contribuenti, Assicurati, Aliquote
Soggetti
- Imprenditori, Società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse
- Istituti, Enti e Associazioni che attuano e promuovono difesa, miglioramento e incremento della produzione agricola
- Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione
- Consorzi di bonifica, per fondo di previdenza e copertura infortuni
- Tabacchifici e frantoi di olive per i soli impiegati
- Enti di diritto pubblico, limitatamente ad imprese ed aziende da essi gestite
- Agenzie di somministrazione per i soli impiegati e dirigenti di cui ai punti precedenti
Assicurati
- Impiegati agricoli
- Quadri agricoli
Aliquote contributive
*Al contributo totale va aggiunto un ulteriore contributo del 4% destinato ad Enpaia
T.F.R.
Il T.F.R. viene erogato al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro nella misura degli accantonamenti annuali pari all’1/13,5 della retribuzione annua contributiva (al netto di quanto corrisposto a titolo di emolumenti occasionali e della contribuzione aggiuntiva dello 0,50 % dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) rivalutati di un tasso pari all’1,5% oltre il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. L’erogazione è prevista per tutti gli iscritti ad eccezione dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario aderenti al Fondo di cui alla Convenzione del 1971.
Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto
L’anticipazione sul T.F.R., disciplinata dalla Legge 29 Maggio 1982, n. 297, dall’art. 2120 del codice civile e dal Regolamento Enpaia per il Trattamento di
Fine Rapporto, è possibile entro i seguenti limiti:
- Il datore di lavoro sia in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della richiesta.
- L’iscritto abbia maturato almeno 8 anni di iscrizione al Fondo T.F.R.
- L’iscritto sia in attività di servizio.
- L’anticipazione non può essere superiore al 70% del T.F.R. cui avrebbe diritto l’iscritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
- Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo che ne hanno maturato il diritto, e comunque del 4% del 7 numero totale dei dipendenti.
- Le istanze che non soddisfano i requisiti del punto 5 di cui sopra, possono essere soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di invio e nei limiti delle disponibilità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
- Spese sanitarie
- Acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- Costruzione di prima casa di abitazione;
- Acquisto di prima casa di abitazione in cooperativa;
- Estinzione parziale o totale mutuo bancario contratto per la costruzione o l’acquisto della prima casa di abitazione;
- Ristrutturazione di prima casa di abitazione;
- Congedo parentale;
- Formazione per il conseguimento di titoli di studio o l’accrescimento di conoscenze e competenze professionali del richiedente.
Fondo di Previdenza
Il Fondo di Previdenza eroga le seguenti prestazioni:
- Assegno di morte
- Assegno per invalidità permanente, totale e assoluta
- Conto individuale
Assegno di morte
Nel caso di decesso dell'iscritto è corrisposto agli eredi aventi diritto un assegno pari a 20 mensilità di retribuzione. Se tra gli eredi ci sono figli che vivevano a carico dell’iscritto al momento del decesso di età inferiore a 21 anni o senza limite di età, con una inabilità permanente al lavoro superiore al 50% è prevista una maggiorazione di ulteriori 5 mensilità.
Condizioni che devono sussistere al momento del decesso:
- L’iscritto sia di età inferiore a 65 anni;
- L’iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione ovvero entro i 30 giorni successivi la cessazione dell’iscrizione, sempre ché in tale periodo non sia stata svolta attività lavorativa dipendente o in proprio;
- Se la morte è conseguente ad azione suicida è necessario almeno 1 anno d'iscrizione.
- La morte non deve essere conseguenza diretta ed esclusiva d’infortunio.
Indennità per invalidità permanente, totale e assoluta (I.P.T.A.)
Nel caso in cui l'iscritto venga colpito da Invalidità Permanente Totale e Assoluta (perdita completa e per tutta la vita, di ogni attitudine al lavoro e tale da rendere indispensabile un'assistenza personale continuativa) è corrisposta una indennità pari a
25 mensilità di retribuzione.
Condizioni per inoltrare l’istanza volta al riconoscimento dell’invalidità:
- L’iscritto abbia un’età inferiore a 65 anni;
- L’iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione oppure che l’invalidità sopraggiunga entro 30 giorni successivi la cessazione dell’iscrizione, sempre ché in tale periodo non sia stata svolta attività lavorativa dipendente o in proprio.
- L’invalidità non sia conseguenza diretta ed esclusiva d’infortunio.
Conto Individuale
Il Conto Individuale è una prestazione integrativa e viene determinato in relazione ad una parte del contributo versato, pari al 3% della retribuzione imponibile, viene rivalutato in base al tasso di interesse annuo del 4%.
Si informa che a decorrere dall’1/1/2017, l’accantonamento del Conto Individuale del Fondo di Previdenza, per il periodo successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 12 del Regolamento del Fondo di Previdenza, verrà alimentato dai soli interessi legali fino alla data di erogazione
Come viene erogato
Liquidazione in capitale o rendita pensionistica (se ricorrono le condizioni ex art. 6 Regolamento del Fondo di Previdenza).
Viene corrisposto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- All’iscritto al raggiungimento del 65° anno di età;
- All’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria;
- All’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
- All’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione in Enpaia;
- Agli eredi aventi diritto in caso di morte dell’iscritto.
Assicurazione Infortuni
Si ritengono infortunio e malattia professionale:
Evento prodotto da causa violenta, determinante lesioni obbiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità temporanea o permanente ovvero la morte.
Professionale
Infortunio che colpisce l’assicurato in occasione dell’attività lavorativa che abbia comportato l’obbligo dell’iscrizione all’Ente.
Extraprofessionale
Infortunio che colpisce l’assicurato al di fuori dell’ipotesi sopra illustrata, a condizione che non sia intercorso durante lo svolgimento di altra attività di lavoro autonomo o subordinato o comunque, di altra attività professionale.
Malattia professionale
Malattie contratte nello svolgimento ed a causa delle lavorazioni espletate nell’esercizio dell’attività lavorativa che determina l’obbligo d’iscrizione Enpaia, che siano comprese nel Regolamento Infortuni, ovvero risultino comunque causate dallo svolgimento delle predette.
Esclusione
Tutti i casi indicati dall’art. 4 del Regolamento Infortuni.
Tipologia delle prestazioni
- Indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea;
- Indennità per invalidità permanente assoluta o parziale;
- Indennità per il caso di morte;
- Contributo per l'applicazione di apparecchi protesici e per cure fisioterapiche;
- Indennità di ricovero;
- Le prestazioni per malattie professionali.
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni che le hanno causate, a condizione che ricorra il nesso di causalità con lo svolgimento dell’attività lavorativa che abbia comportato l’iscrizione all’Ente. Il periodo massimo di indennizzabilità della malattia professionale dalla cessazione della lavorazione è indicato nella Tabella B (Assicurazione contro le Malattie Professionali) allegata al Regolamento
Indennità giornaliera
Nel caso in cui l'assenza dal servizio è dovuta a seguito d’invalidità assoluta temporanea e si protrae per oltre tre giorni dall'infortunio, a decorrere dal quarto giorno di assenza viene erogata un’indennità.
Quantum
- 80% della retribuzione giornaliera dal 4° fino al 90° giorno;
- 100% della retribuzione per il periodo che intercorre tra il 91° giorno di assenza dal lavoro e la data di cessazione del diritto alla conservazione del posto;
- 80% della retribuzione giornaliera dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data della guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell’invalidità permanente
Indennità per per invalidità permanente assoluta o parziale
L’ invalidità permanente assoluta è quella che toglie completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
L’ invalidità parziale è quella che diminuisce soltanto in parte e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro;
Il grado minimo indennizzabile:
- Infortuni 5%
- Malattie professionali 16% 16
Indennità per il caso di morte
In caso di decesso dell’assicurato è corrisposto agli eredi aventi diritto un assegno d’importo pari a 10 volte la retribuzione annuale, incrementato di una percentuale in relazione all'età dall'assicurato al momento del decesso.
(L'indennità, è dovuta sempre ché la morte si verifichi entro 2 anni dalla data dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale).
Principio di automaticità
Anche nel caso in cui il datore di lavoro sia moroso nel versamento dei contributi dovuti, La Fondazione corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni sopra illustrate.
Regolamenti
Regolamento per il trattamento di fine rapporto
Regolamento recepito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995, modificata con delibera del 7 Novembre 1996, approvata con decreto Interministeriale del 23 Aprile 1997
Fondo di Previdenza
Regolamento recepito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 Settembre 1995, approvato con decreto interministeriale del 19 Novembre 1996; Successivamente modificato con delibera n°6/8 del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2008 e approvato dal Ministero del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 1 Ottobre 2008. Modificato con delibera n° 26/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2016e approvato dal Ministero Del Lavoro , Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 23 Gennaio 2017.Regolamento recepito dal Consiglio Di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 Giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 Settembre 1995, approvato con decreto interministeriale del 19 Novembre 1996; Successivamente modificato con delibera n°6/8 del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2008 e approvato dal Ministero del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 1 Ottobre 2008. Modificato con delibera n° 26/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2016 e approvato dal Ministero Del Lavoro , Della Salute e Delle Politiche Sociali in data 23 Gennaio 2017.
Regolamento di attuazione della Fondazione Enpaia
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Giugno 1995 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto
Interministeriale del 2 Gennaio 1996.
Regolamento infortuni
Regolamento delle prestazioni dell'assicurazione contro gli Infortuni e le malattie professionali.
Leggi e Delibere
Legge 29 novembre 1962, n. 1655
Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
Legge n° 297 del 29 maggio 1982
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Delibera n° 21 del 2019
Convenzione tra le Associazioni Sindacali Agricole / gli Organismi di emanazione sindacale operanti nel settore dell'agricoltura / le Società di Servizi per l'Agricoltura costituite dalle Associazioni degli Allevatori e la Fondazione Enpaia per la disciplina delle iscrizioni volontarie.
Modulistica
Modello Variazione dati Azienda
Modello Delega
Convenzione Enpaia con Banca Popolare di Sondrio per l'erogazione di Mutui Fondiari ed Edilizi
Richiesta di riconoscimento di malattia professionale - Dichiarazioni dell'assicurato
Clicca qui per scaricare/visualizzare il modulo relativo alla Richiesta di riconoscimento di malattia professionale (Dichiarazioni dell'assicurato)
Richiesta di riconoscimento di malattia professionale - Dichiarazioni del datore di lavoro
Clicca qui per scaricare/visualizzare il modulo relativo alla richiesta di riconoscimento di malattia professionale (Dichiarazioni del datore di lavoro)
Prev. 05 Denuncia di infortunio professionale – datore di lavoro
Clicca qui per scaricare/visualizzare il modulo Prev. 05 Denuncia di infortunio professionale – datore di lavoro
Prev 37. Denuncia di infortunio professionale/extraprofessionale – assicurato
Clicca qui per scaricare/visualizzare il modulo Prev 37. Denuncia di infortunio professionale/extraprofessionale – assicurato
Prev.50 Dichiarazione di assenza – datore di lavoro
Clicca qui per scaricare/visualizzare Prev.50 Dichiarazione di assenza – datore di lavoro
Faq Contributi e Riscossioni
Come si attiva una posizione assicurativa ?
Sul portale dell’Enpaia nell’Home Page, Il bottone “REGISTRAZIONI AZIENDE”, se si avvale di un consulente non ancora accreditato dovrà fare anche la REGISTRAZIONE CONSULENTE”. Terminata questa operazione dovrà inviare tramite mail a contributi@enpaia.it la seguente documentazione:
- DM80
- Visura camerale
- Documento del legale rappresentante
- Se si avvale di uno studio di consulenza, il MODELLO DELEGA che trova sotto la Modulistica della Gestione Ordinaria. ù
Solo nel momento in cui tutta la documentazione sarà pervenuta verrà aperta effettivamente la posizione aziendale assegnando un numero di posizione ed una password all’azienda.
Come si riattiva una posizione assicurativa già registrata ?
Inoltrando visura camerale aggiornata e DM80 alla mail contributi@enpaia.it.
Da dove si accede all’area aziende/Consulenti ?
cliccare sui Servizi On Line poi Accesso Aziende/consulenti
Come posso delegare un consulente od una associazione ?
Procedendo alla registrazione dello studio/associazione se non ancora accreditato presso l’ENPAIA ed inoltrando il modello DELEGA alla mail contributi@enpaia.it.
Come inserisco il dipendente?
Una volta in possesso delle credenziali potrà inserire il nuovo rapporto nella sezione “Dati Dipendenti” entro 15 gg dall’avvenuta assunzione.
Entro quando si dichiarano le retribuzioni ?
Le denunce mensili ed il relativo pagamento del Mav devono essere effettuati entro il 25 del mese successivo
Cosa faccio se ho smarrito o dimenticato la password ?
E’ possibile rigenerarla con l’apposita funzione presente nella pagina del login
Devo inoltrare documentazione cartacea dopo aver operato dai servizi on line ?
No, ad eccezione delle autorizzazioni per la Cassa Integrazione e il primo e l’ultimo certificato per la malattia.
Cosa faccio se ho dimenticato di denunciare un rapporto di lavoro ed ho già fatto la/e denuncia/e ?
Deve essere iscritto dal primo giorno del mese per il quale non è presente la denuncia e devono essere inoltrati il modello UNILAV e le retribuzioni omesse alla mail contributi@enpaia.it.
Posso eliminare una denuncia già confermata ?
La richiesta deve essere inviata per mail a contributi@enpaia.it., mentre se deve essere integrata è possibile utilizzare la denuncia di arretrati
Come posso modificare le denunce già confermate ?
Se gli imponibili dichiarati sono inferiori a quello effettivi, deve essere utilizzata la funzione di denuncia degli arretrati; se invece sono superiori inviare una mail a contributi@enpaia.it indicando gli imponibili corretti.
A cosa serve la denuncia di arretrato ?
Per integrare denunce retributive riferite a anni precedenti a quello in corso, tredicesima o quattordicesima mensilità non dichiarate nel mese di competenza, indennità sostitutiva del preavviso, retribuzioni riferite a rapporti cessati e non più presenti nella denuncia mensile.
Cosa devo indicare negli occasionali ?
Esclusivamente ferie e permessi non goduti ed una tantum non ricorrenti. Non sono occasionali mensilità aggiuntive, straordinari ricorrenti e premi di produzione.
Come posso comunicare le variazioni aziendali ?
Inoltrando una mail a contributi@enpaia.it ed indicando modifiche da apportare e posizione assicurativa.
Come posso comunicare le variazioni degli iscritti ?
Accedendo alla sezione dati dipendenti ed inserendo la data di decorrenza della variazione. Se la variazione riguarda periodi pregressi o per cui è già stata inserita una denuncia, la variazione deve essere comunicata con mail a contributi@enpaia.it.
Come posso comunicare le sospensioni degli iscritti ?
Accedendo alla sezione dati dipendenti ed inserendo motivazione e intero periodo della sospensione. Se l’inserimento riguarda periodi pregressi o per cui è già stata inserita una denuncia, la sospensione deve essere comunicata con mail a contributi@enpaia.it, indicando anche la retribuzione figurativa, se prevista dal tipo di sospensione.
Come posso richiedere una dilazione, una certificazione di regolarità contributiva, un estratto conto aziendale o una certificazione di iscrizione ?
Inoltrando una mail a contributi@enpaia.it ed allegando il documento di identità del legale rappresentante o del richiedente (per le individuali).
La procedura non calcola i contributi
Tornare alla schermata di accesso e, immediatamente sopra le credenziali troverete ”Per il corretto funzionamento dell’applicazione con Internet Explorer clicca qui”, seguire le slides per rimettere in compatibilità il sistema.
Posso pagare i contributi con il bonifico ?
Si, ma in via del tutto eccezionale ed indicando la posizione assicurativa nella causale.
Devo documentare i versamenti mensili ?
No, se effettuati con MAv.
Come posso recuperare un credito ?
Indicando l’importo nella funzione di decurtazione del credito, prima di elaborare il MAv.
Faq T.F.R.
Quando viene pagato il TFR ?
Il TFR viene pagato a cessazione di rapporto di lavoro oppure durante il periodo lavorativo sotto forma di anticipazione, purchè il lavoratore abbia raggiunto 8 anni di anzianità e abbia i requisiti richiesti dalla legge 297/82.
Qual è la procedura da seguire per la richiesta del TFR ?
- L’azienda inserisce on line la cessazione del rapporto di lavoro e conferma telematicamente il PREV/TFR;
- il dipendente richiede il pagamento inserendo l’iban in un apposito modulo precompilato.
Cosa devo fare per la richiesta del pin ?
Per richiedere il PIN bisogna collegarsi al sito www.enpaia.it, cliccare su “REGISTRAZIONE ISCRITTO” e seguire la procedura. Al termine della registrazione verrà inviata, su cellulare e/o email indicati nella scheda di registrazione, la prima parte del PIN. La seconda parte, verrà inviata per posta ordinaria. Ottenuto il PIN completo (8 caratteri), l’iscritto potrà accedere ai “Servizi on line” e accedere alla richiesta TFR, alla richiesta liquidazione Fondo di Previdenza, agli estratti conto TFR e FP, ai prospetti di pagamento TFR e FP, alle CU e alle variazioni recapiti.
Cosa faccio se ho smarrito o dimenticato la password ?
E’ possibile rigenerarla con l’apposita funzione presente nella pagina del login.
Devo inoltrare documentazione cartacea dopo aver operato dai servizi on line ?
No, non bisogna inviare nessun cartaceo, è sufficiente la richiesta on line.
Come posso modificare le cessazioni già confermate ?
Non può modificarle, deve inviare una e-mail all’indirizzo previdenza@enpaia.it.
Dove trovo l’estratto conto del TFR ?
Lo trova nei servizi on line. L'estratto conto è aggiornato al 31/12 dell’anno precedente, può visualizzarlo e stamparlo.
Sul profilo fiscale ?
Le prestazioni del TFR sono erogate al netto delle ritenute IRPEF. L’Enpaia è sostituto d’imposta.
L’anno successivo l’erogazione della prestazione sarà disponibile on line la tua CU.
L’importo ricevuto a seguito di una liquidazione delle prestazioni del TFR non va indicato nel modello unico o 730.
Faq Fondo di Previdenza
Cos’è Il Fondo di Previdenza ?
Un fondo che garantisce la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi:
- Morte che non sia causa diretta ed esclusiva di infortunio.
- Invalidità permanente totale ed assoluta che non sia causa diretta ed esclusiva di infortunio.
- Raggiungimento del 65° anno di età (anche se il rapporto d’impiego è in corso).
- Maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Chi sono soggetti beneficiari delle prestazioni ?
Dirigenti , Quadri e Impiegati (NO operai) alle dipendenze di aziende iscritte alla Fondazione ENPAIA.
Quali sono le prestazioni economiche del Fondo di Previdenza ?
- Conto Individuale (3%).
Liquidazione dei contributi versati nel fondo con l’aggiunta di una rivalutazione di un tasso d’interesse del 4% annuo. (vedi articolo 6 del Regolamento Fondo Previdenza). - Assegno di morte.
Erogazione di 20 mensilità di retribuzione. (vedi articoli 3 e 5) - Assegno per invalidità.
Erogazione di 25 mensilità di retribuzione. (vedi articoli 4 e 5).
Come posso richiedere le prestazioni ?
Per il pagamento del conto individuale è sufficiente entrare nella sezione Servizi On Line tramite il tuo PIN. (Se hai smarrito il PIN usa la funzione rigenera password).
Per l’assegno di morte o invalidità occorre inoltrare una domanda scritta (vedi articoli 10 e 11 del Regolamento Fondo Previdenza).
A quanto ammonta Il contributo per il fondo di previdenza ?
4% della retribuzione dichiarata in sede di denuncia mensile dal datore di lavoro.
Chi paga il contributo ?
2,50% a carico dei datori di lavoro
1,50% a carico dei dipendenti
Dell'intero contributo (4%), il 3% incrementa il conto individuale e l'1% è versato a copertura del rischio morte o invalidità permanente totale ed assoluta.
Chi versa il contributo?
Il datore di lavoro, che trattiene sulla busta paga del dipendente la quota a suo carico.
Cos’è l’opzione per la pensione?
La possibilità di optare per una rendita bimestrale in luogo della liquidazione in unica soluzione del Conto Individuale. (articolo 6, comma 3 del Regolamento Fondo Previdenza).
Cosa è il differimento della liquidazione del Conto Individuale?
Puoi differire la liquidazione del conto individuale al raggiungimento del 65 anno di età oppure al giorno in cui avrai diritto alla pensione di vecchiaia. (articolo 6, comma 7 del Regolamento Fondo Previdenza).
Entro quanti giorni ricevo l’accredito delle prestazioni a me dovute ?
I tempi standard e massimi sono indicati nella Carta dei Servizi presente sul sito.
Cosa posso fare se non mi viene riconosciuto il diritto ad una prestazione del fondo ?
È tua facoltà proporre un motivato ricorso. (articolo 14 del Regolamento Fondo Previdenza)
Posso sapere l’importo maturato nel mio fondo ?
Entro la fine di marzo di ogni anno, troverai on line i tuoi estratti conto.
Come riceverò il pagamento delle prestazioni ?
Con accredito sull’IBAN comunicato e per importi fino a 999,00 euro puoi chiedere il pagamento con assegno.
Posso conoscere come avete calcolato le prestazioni ?
In coincidenza con l’accredito sono disponili on line i prospetti di pagamento delle prestazioni erogate.
Sul profilo fiscale ?
Le prestazioni del fondo sono erogate al netto delle ritenute IRPEF. L’Enpaia è sostituto d’imposta.
L’anno successivo l’erogazione della prestazione sarà disponibile on line la tua Certificazione Unica.
L’importo ricevuto a seguito di una liquidazione delle prestazioni del fondo di previdenza non va indicato nel modello unico o 730.
Faq Infortuni
Quali sono i termini di inoltro della denuncia di infortunio ?
La denuncia di infortunio deve essere inoltrata dal datore di lavoro entro 20 giorni - compreso il giorno di accadimento dell’evento - a mezzo posta certificata o raccomandata A.R.
Quale modulistica deve essere inviata in caso di denuncia di infortunio ?
Infortunio professionale:
- Denuncia di infortunio sottoscritta dal datore di lavoro (Prev/05);
- Attestazione di inoltro della denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza in caso di infortunio con prognosi iniziale pari o superiore a trenta giorni;
- Denuncia di infortunio sottoscritta dall’assicurato (Prev/37);
- Certificazione medica, recante diagnosi e prognosi, attestante lo stato di inabilità al lavoro;
- Dichiarazione di assenza (Prev/50) – da inviare alla ripresa dell’attività lavorativa – sottoscritta dall’assicurato e dal datore di lavoro.
Infortunio extraprofessionale:
- Denuncia di infortunio sottoscritta dall’assicurato (Prev/37);
- Certificazione medica, recante diagnosi e prognosi, attestante lo stato di inabilità al lavoro;
- Dichiarazione di assenza (Prev/50) – da inviare alla ripresa dell’attività lavorativa – sottoscritta dall’assicurato e dal datore di lavoro.
Quali sono i termini di inoltro della richiesta di riconoscimento di malattia professionale ?
La richiesta di riconoscimento di malattia professionale in sussistenza di rapporto di lavoro deve essere inoltrata dal datore di lavoro.
Per le malattie professionali elencate nella Tabella B allegata al Regolamento, la richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata entro i termini indicati nella summenzionata Tabella dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quale modulistica deve essere inviata in caso di richiesta di riconoscimento di malattia professionale ?
Datore di lavoro:
- Richiesta di riconoscimento di malattia professionale – Dichiarazioni del datore di lavoro (Mal/Prof);
- Cartella sanitaria e giudizi di idoneità espressi dal Medico Competente;
- Documento di valutazione dei rischi relativo all’assicurato.
Assicurato:
- Richiesta di riconoscimento di malattia professionale – Dichiarazioni dell’assicurato /Notizie e osservazioni del medico (Mal/Prof);
- Estratto contributivo INPS;
- Certificazione medica.
Cosa accade in caso di ritardata denuncia dell’evento infortunistico ?
Il mancato rispetto dei termini di denuncia comporta la perdita del diritto al rimborso dell’indennità giornaliera e dell’indennità di ricovero per i giorni precedenti a quello in cui è stata effettuata la denuncia.
Quali sono i termini di denuncia dell’infortunio mortale ?
La denuncia deve essere inoltrata entro ventiquattro ore dall’infortunio a cura dei componenti del nucleo familiare, del datore di lavoro o di un medico. Qualora la morte si verificasse in un momento successivo, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dal decesso.
La denuncia produce effetti anche se effettuata entro il terzo giorno successivo a quello dell’avvenuta conoscenza dell’evento sempreché lo stesso abbia dato luogo all’apertura di inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Quali sono le prestazioni erogate dall’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali ?
- indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta;
- indennità per invalidità permanente parziale o assoluta;
- indennità di ricovero;
- indennità per il caso di morte;
- contributo per l’applicazione di apparecchi protesici e per le cure fisioterapiche in caso di infortunio sul lavoro.
Come ci si deve comportare in caso di prosecuzione dell’infortunio ?
E’ necessario produrre idonea certificazione medica dalla quale risultino tutti gli elementi che giustifichino la prosecuzione dell’inabilità temporanea assoluta al lavoro, corredata eventualmente dagli esiti di accertamenti specialistici e di esami strumentali.
Quando bisogna inviare la dichiarazione di assenza (Prev/50) ?
La dichiarazione di assenza (Prev/50) deve essere inviata a cura del datore di lavoro alla ripresa dell’attività lavorativa e deve essere sottoscritta dall’assicurato e dal datore di lavoro.
È previsto un rimborso per le spese mediche ?
Non è previsto alcun rimborso per il rilascio di certificazioni, per le visite specialistiche, per il pagamento di ticket e di medicinali e per dispositivi sanitari.
In caso di infortunio sul lavoro è prevista l’erogazione di un contributo per l’applicazione di apparecchi protesici e per le cure fisioterapiche.
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 - CF 02070800582