Per i rapporti di lavoro aventi decorrenza 01/07/2023, il prossimo estratto conto relativo al Fondo di Previdenza verrà aggiornato inserendo sul prospetto – identico a quello già a Voi noto – il totale dell’importo accantonato per ciascun singolo rapporto di lavoro, ognuno dei quali avrà un proprio termine di prescrizione.
Sul montante di coloro che avranno maturato i requisiti per la liquidazione del Conto Individuale – decorso il termine di 1 anno di cui all’art.12 del Regolamento – a partire dal 01/07/2023, verranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali ovvero interessi con tetto massimo dello 0,5% qualora gli interessi legali dovessero superare detta percentuale.
🔍Prescrizione delle prestazioni
Ai sensidella normativa civilistica in materia di prescrizione, si ricorda che le prestazioni relative al TFR e FP sono sottoposte ai seguenti termini prescrizionali decorsi i quali non sarà possibile erogare alcuna prestazione in Vostro favore. Nello specifico:
- il TFR si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il FP si prescrive nel termine di 10 anni dall’avverarsi di una delle condizioni di cui all’art.6 del Regolamento del Fondo di Previdenza.
📞 Assistenza e Supporto
Gli Uffici della Fondazione restano a disposizione per assistenza o eventuali chiarimenti, al numero 800 24 26 24 ovvero all’indirizzo e-mail info@enpaia.it.