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Per i rapporti di lavoro aventi decorrenza 01/07/2023, il prossimo estratto conto relativo al Fondo di Previdenza verrà aggiornato inserendo sul prospetto – identico a quello già a Voi noto – il totale dell’importo accantonato per ciascun singolo rapporto di lavoro, ognuno dei quali avrà un proprio termine di prescrizione.

Sul montante di coloro che avranno maturato i requisiti per la liquidazione del Conto Individuale – decorso il termine di 1 anno di cui all’art.12 del Regolamento – a partire dal 01/07/2023, verranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali ovvero interessi con tetto massimo dello 0,5% qualora gli interessi legali dovessero superare detta percentuale.

🔍Prescrizione delle prestazioni

Ai sensidella normativa civilistica in materia di prescrizione, si ricorda che le prestazioni relative al TFR e FP sono sottoposte ai seguenti termini prescrizionali decorsi i quali non sarà possibile erogare alcuna prestazione in Vostro favore. Nello specifico:

  • il TFR si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • il FP si prescrive nel termine di 10 anni dall’avverarsi di una delle condizioni di cui all’art.6 del Regolamento del Fondo di Previdenza.

📞 Assistenza e Supporto

Gli Uffici della Fondazione restano a disposizione per assistenza o eventuali chiarimenti, al numero 800 24 26 24 ovvero all’indirizzo e-mail info@enpaia.it.

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