| L’Enpaia,
oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato,
è l’Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti
dell’agricoltura.
Sorta in virtù dell’accordo collettivo stipulato il 4 settembre
1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli,
ottenne con regio decreto 14 luglio 1937 n°1485, il riconoscimento
giuridico come “Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli
e forestali” (CNAIAF). Ad essa, mediante successivi accordi, venne affidata
la gestione dell’assicurazione contro le malattie , dell’assicurazione
contro gli infortuni, del trattamento per l’indennità di anzianità
e di trattamento di previdenza in aggiunta a quello pensionistico erogato
dall’INPS.
Fin dall’inizio, l’assetto della Cassa è stato caratterizzato
da una forte nota di autonomia: mediante i contratti collettivi, le
categorie sceglievano gli “eventi” meritevoli di tutela assicurativa
e quantificavano i mezzi finanziari da destinare allo scopo.
Al Comitato direttivo della Cassa in cui erano rappresentate le categorie
interessate era poi demandato il compito di predisporre i regolamenti
di attuazione con i quali venivano disciplinate le forme di previdenza
anzidette.
L’adozione di tale sistema aveva il suo fondamento sulla piena autosufficienza
finanziaria delle gestioni (mai lo Stato ebbe ad intervenire in aiuto
delle gestioni in parola) e nella più assoluta omogeneità
dei soggetti destinatari delle prestazioni (che non solo appartengono
ad uno stesso settore merceologico, ma fanno tutti parte della categoria
dei dirigenti e degli impiegati).
Dopo il periodo di vigenza della contrattazione valida “erga omnes”,
l’Ente convalidò la propria posizione giuridica, ampliò
e migliorò la propria funzionalità, vide definita con
precisione la propria sfera di competenza con la legge 29 novembre 1962
n°1655, assumendo la denominazione di “Ente Nazionale di Previdenza
e di Assistenza per gli impiegati dell’Agricoltura” (ENPAIA).
Con tale legge veniva in sostanza recepito l’ordinamento previdenziale
precedente con il richiamo di tutti i contratti corporativi da cui esso
aveva avuto origine.
La regolamentazione di ciascuna forma di previdenza continuava ad essere
demandata ai regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente
e definitivamente poi approvati dal competente Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale.
Con la legge 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,
l’Ente venne a perdere la gestione dell’assicurazione contro le malattie
ed ad assumere a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza
integrativa.
In base alla legge n°1655 del 1962,
e successive modifiche, gli impiegati agricoli, oltre a fruire delle
assicurazioni sociali gestite dall’INPS (trattamento pensionistico,
assegni familiari, disoccupazione involontaria, tubercolosi), devono
essere iscritti all’Enpaia per le seguenti forme di previdenza:
1. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(T.F.R.) aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione
lorda mensile dell’impiegato o del dirigente agricolo.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’ENPAIA in sostituzione del
datore di lavoro corrisponde direttamente all’assicurato il TFR accantonato
a suo nome ai sensi della legge 297/82.
A richiesta degli interessati ed in presenza di tutti i requisiti prescritti,
l’ENPAIA corrisponde, inoltre, l’anticipazione sul TFR;
2. FONDO DI PREVIDENZA:
aliquota contributiva pari al 4% (di cui l’1,50% a carico del dipendente).
Dell’intero contributo per il Fondo, l’aliquota 1% è destinata
alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio
di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; l’aliquota
3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli
assicurati.
Il suddetto conto individuale è corrisposto sulla base dei contributi
versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso
annuo del 4%; se più favorevole, viene corrisposto l’importo
costituito dall’85% della media annua dell’ultimo triennio di contribuzione
moltiplicato per gli anni di effettiva contribuzione.
L’assicurato, se in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento,
può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale
avvenga, anziché in capitale, sotto forma di pensione;
3. ASSICURAZIONE INFORTUNI:
aliquota contributiva pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2%
per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del
datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.
Con tale assicurazione viene garantita all’iscritto la più completa
copertura assicurativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale,
extraprofessionale e “in itinere”.Le prestazioni sono in massima parte
erogate “in capitale”; per i casi più gravi è previsto
in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di invalidità.
Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali
contemplate nella tabella annessa al regolamento.
L’Ente gestisce, inoltre, in favore
dei propri assicurati una qualificata assistenza creditizia con la concessione
di mutui ipotecari a tasso agevolato e piccoli finanziamenti mediante
la carta enpaia.
Nel 1971 l’Ente sottoscrive una convenzione
con ANBI e SNEBI per la gestione del fondo di accantonamento del trattamento
di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica.
Il decreto legislativo n°509 del
1994 ha incluso l’Enpaia tra gli Enti previdenziali che, in virtù
della loro autonomia finanziaria, potevano essere privatizzati: nasce
così, mediante la delibera fondativa del 23 giugno 1995, la Fondazione
Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura, che in veste privatistica continua a gestire le forme
di previdenza obbligatoria (Fondo T.F.R., Fondo di previdenza, Assicurazione
infortuni) di cui alla legge 1655/62.
Nel 1996
l’Enpaia ha incrementato la sua attività ottenendo la gestione
della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli Agrotecnici e
dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai
sensi del decreto legislativo n°103/96.
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