STATUTO
Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre
1997 e approvato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale di concerto
col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
con Decreto del 25 marzo 1998.
TITOLO PRIMO - CARATTERI E FINALITÀ
Art. 1 - Natura, definizione
e sede.
1. L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati
agricoli - E.N.P.A.I.A. - disciplinato dalla legge 29 novembre 1962
n. 1655, è trasformato in fondazione, senza scopo di lucro,
con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del
D. Lgs 30 giugno 1994 N° 509 e dell’articolo 1 comma 33, lettera
“a” n. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
2. L’Ente assume la denominazione di Fondazione “Ente Nazionale di
Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura” abbreviato
in Fondazione E.N.P.A.I.A., ha sede in Roma, viale Beethoven 48, e
svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale.
Art. 2 - Finalità.
1. L’Ente, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre
1962 N° 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo
scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento
di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti
forme di previdenza a favore dei soggetti indicati al primo comma
dell’articolo 3:
a) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
b) trattamento di previdenza;
c) accantonamento del trattamento di fine rapporto.
2. L’Ente provvede alla gestione del fondo di accantonamento del trattamento
di quiescenza dei dipendenti consorziali secondo la disciplina della
convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno 1971 tra l’E.N.P.A.I.A.
da una parte, e l’Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni
e dei miglioramenti fondiari (A.N.B.I.) ed il Sindacato nazionale
degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario
(S.N.E.B.I.) dall’altra ed approvata con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 1° aprile 1971 n. 3763.
3. L’E.N.P.A.I.A. provvede altresì, ai sensi dell’art.7 del
D.Lgs 10 febbraio 1996 n°103, alla corresponsione della pensione
di invalidità, vecchiaia e superstiti - mediante specifiche
gestioni separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità
previsti dalle disposizioni regolamentari - nei confronti dei periti
agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma
di libera professione, ancorché contemporaneamente svolgano
attività di lavoro dipendente.
4. L’Ente, sulla base dei relativi regolamenti approvati dal Consiglio
d’amministrazione, concede ai soggetti di cui all’art. 3 prestiti
e mutui agevolati garantiti da ipoteca di primo grado per l’acquisto
di beni immobili.
5. L’Ente gestisce le prestazioni previste dal regolamento del Fondo
per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell’Ente
ai sensi della normativa vigente.
6. a) L’Ente può gestire, per i soggetti di cui al 1° comma
dell’articolo 3, nell’ambito del trattamento di previdenza, forme
pensionistiche complementari secondo le norme definite nelle rispettive
contrattazioni collettive nazionali e secondo quanto previsto nel
decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni.
b) L’Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti
operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse
nonché dell’agroalimentare, forme di assistenza e di previdenza
integrativa, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive
modificazioni, istituendo gestioni autonome con contabilità
separate.
Art. 3 - Soggetti beneficiari delle prestazioni.
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 29 novembre 1962 N° 1655 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché dell’art. 1
comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 N° 509, l’Ente gestisce le
forme di previdenza obbligatoria di cui al primo comma del precedente
articolo nei confronti dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed
amministrativi, di concetto e d’ordine, con qualunque rapporto assunti,
anche se in prova, che prestano opera retribuita alle dipendenze:
a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società,
dei consorzi e degli enti che esercitano attività agricola
o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati;
b) degli istituti, degli enti e delle associazioni che hanno il fine
di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento
e l’incremento della produzione agricola ai quali non siano applicabili
le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del
Capo dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304;
c) dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi di irrigazione;
d) dei consorzi di bonifica, limitatamente alla assicurazione contro
gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento
di previdenza di cui al comma 1, lettere “a” e “b” dell’articolo 2;
e) delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive,
con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti;
f) degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti
alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate.
2. Possono altresì essere iscritti alle forme volontarie di
cui al comma 6 lettera “b” dell’articolo 2 altri soggetti operanti
nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché
dell’agroalimentare.
Art. 4 - Diritti e obblighi.
1. I beneficiari usufruiscono, alle condizioni e con le modalità
indicate dai relativi regolamenti, delle prestazioni indicate all’articolo
2.
2. La contribuzione al finanziamento dell’Ente avviene nelle forme
e nei modi previsti dal Regolamento di attuazione.
TITOLO SECONDO - ORGANI DELL’ENTE
Art. 5 - Organi.
Sono Organi dell’Ente:
a) il Presidente ed il Vicepresidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) per ciascuna Gestione Separata, il Comitato Amministratore
Art. 6 - Il Presidente.
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione nel
suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato
una sola volta.
2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio
d’Amministrazione;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) riferisce annualmente al Consiglio d’Amministrazione in sede di
bilancio preventivo e di conto consuntivo sull’andamento tecnico-amministrativo
delle gestioni dell’Ente;
f) firma gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione
di obbligazioni per l’Ente;
g) può disporre, in caso di necessità, provvedimenti
urgenti ed indifferibili, salvo ratifica del Consiglio d’Amministrazione
nella prima seduta utile;
h) convoca e presiede i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate;
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì, tra i suoi
membri, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le
sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. In caso di mancanza
o di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le
funzioni di Presidente sono svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione
più anziano di età. Al Vicepresidente il Presidente
può delegare proprie funzioni.
Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed
è composto dai seguenti membri:
a) sette rappresentanti degli impiegati assicurati, di cui tre in
rappresentanza dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
b) un rappresentante dei dirigenti assicurati;
c) sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due in rappresentanza
dei consorzi di bonifica;
d) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati
dalle associazioni sindacali di categoria rispettivamente più
rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della
Fondazione.
3. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a
due sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio d’Amministrazione su proposta del Presidente.
Art. 8 - Poteri del Consiglio d’Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione
dell’Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento
dei fini dell’Ente.
2. In particolare spetta al Consiglio d’Amministrazione:
a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell’Ente;
b) deliberare l’assunzione del Direttore Generale dell’Ente nonché
il relativo trattamento normativo ed economico;
c) deliberare le modifiche allo Statuto ed al regolamento di attuazione;
d) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza gestite dall’Ente
e le relative modifiche;
e) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’art. 26, deliberare,
non oltre il 30 giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’Ente
e delle Gestioni Separate e non oltre il 30 novembre di ogni anno,
il bilancio di previsione dell’Ente e delle Gestioni Separate nonché,
non oltre il 30 novembre, le eventuali note di variazione;
f) deliberare il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti
in conformità agli accordi raggiunti in sede di contrattazione
collettiva;
g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore Generale;
h) determinare gli emolumenti, gli assegni, le indennità ed
i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e per i
componenti degli Organi dell’Ente;
i) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile
dell’Ente;
j) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento stabilendone
i piani annuali e pluriennali;
k) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e di legati
a favore dell’Ente;
l) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 N° 88, cui affidare
la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti
annuali;
m) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico
attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario
delle gestioni di cui all’articolo 2 comma 1;
n) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico delle Gestioni di
cui all’articolo 2 comma 1 che deve essere redatto con periodicità
almeno triennale, e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario
in relazione all’andamento economico-finanziario delle stesse;
o) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale
dell’Ente al fine di consentire a quest’ultimo un migliore conseguimento
delle proprie finalità istituzionali, la costituzione o la
partecipazione a società nonché l’adesione ad enti,
organismi ed associazioni che operino nel perseguimento di scopi omogenei
o funzionali a quelli propri dell’Ente; può, inoltre, incentivare
lo studio e lo sviluppo della previdenza in agricoltura anche mediante
un proprio periodico;
p) stabilire il tasso di interesse da applicare per i prestiti ed
i mutui di cui all’articolo 2 comma 4;
q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame
dal Presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un
terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci;
r) nominare il direttore responsabile del periodico;
s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate
da leggi, decreti e regolamenti nonché deliberare su ogni altro
oggetto inerente al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione
di commissioni consiliari, nominarne i componenti, determinandone
le materie di competenza ed i relativi compensi; le commissioni possono
avvalersi della consulenza di esperti esterni.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere “c”, “d” ed “m” sono sottoposte
all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N° 509.
5. Le deliberazioni di cui alle lettere “e”, “i”, “j” ed “n” sono
trasmesse entro 10 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti di cui
’all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N°
509.
Art. 9- Convocazione del Consiglio d’Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi,
e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno,
ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo dei componenti
del Consiglio stesso.
2. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto
inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e
contenente l’indicazione del luogo della riunione, del giorno, dell’ora
e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso
è ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti,
e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni previste alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “i”,
“m” ed “o”, dell’articolo 8, comma 2, sono assunte con la maggioranza
dei due terzi dei componenti.
Art. 10 - Il Collegio dei Sindaci.
1. Il Collegio dei Sindaci è composto dai seguenti membri:
a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente
in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero
del Tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli impiegati
agricoli ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza
dei datori di lavoro; i componenti del Collegio della presente lettera
c), sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria
più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività
della Fondazione;
d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza di ciascuna
delle Gestioni Separate di cui all’art. 2, comma 3, rispettivamente
designati dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici.
2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto al successivo
articolo 12, valgono le cause di ineleggibilità di cui all’articolo
2399 del codice civile.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro
anni e possono essere confermati.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo
le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Art. 11 - Adunanze del Comitato Amministratore
e funzioni
1. Il Comitato Amministratore delle singole gestioni separate è
composto:
a) dal Presidente dell’Ente, che lo presiede;
b) dal Vicepresidente dell’Ente;
c) dal rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, in seno al Consiglio di Amministrazione;
d) da sei rappresentanti eletti dalla categoria;
e) dal Direttore Generale, con voto consultivo.
Il Comitato Amministratore è convocato almeno quattro volte
all’anno o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in
seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata
da almeno quattro membri.
2. Il Comitato Amministratore ha le seguenti funzioni:
a) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’articolo 26,
predispone i bilanci annuali della Gestione Separata, entro il 31
ottobre quello preventivo ed entro il 31 maggio quello consuntivo,
corredati da una propria relazione; predispone altresì, i bilanci
tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla
Gestione Separata, subordinatamente a verifiche tecnico-attuariali
di compatibilità con l’equilibrio della Gestione stessa, affidate
a professionista nominato dal Presidente;
c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità
al disposto di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n°103;
d) vigila sull’affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni
nonché sull’andamento della gestione, adottando i provvedimenti
necessari per assicurarne l’equilibrio;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e
prestazioni;
f) delibera in materia di gestione patrimoniale indicando gli impieghi
patrimoniali di propria competenza che verranno poi ricompresi nei
piani annuali di investimento e disinvestimento adottati dall’Ente;
g) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente; nonché delibera su ogni altro oggetto inerente gli
interessi della Gestione Separata.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono
sottoposti all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in conformità
al disposto di cui all’art .3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30
giugno 1994 n°509.
Art. 12 - Modalità e tempi di nomina del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
1. Sei mesi prima della scadenza degli Organi, il Presidente chiede
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’individuazione
delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale
legittimate a designare i membri di ciascun organo.
2. Ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, il Presidente invita le associazioni di cui al comma 1 a
designare i membri di propria competenza nel termine di sessanta giorni
dal ricevimento di tale richiesta. Ove il termine di cui al comma
precedente trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell’articolo
25 comma 1 del codice civile, chiede al Ministero vigilante di provvedere
direttamente alla indicazione di quei membri dell’associazione che
non abbia provveduto alla designazione.
3. Nel caso in cui debba essere sostituito prima dello scadere del
mandato un membro degli organi a designazione rappresentativa, il
Presidente chiede una nuova nomina alla stessa organizzazione che
lo aveva espresso.
4. Il Presidente dell’Ente verifica che per i soggetti designati sussistano
i requisiti di cui all’articolo 16 per l’esercizio dell’attività
istituzionale. Il Presidente del Collegio sindacale procede ad analoga
verifica nei confronti dei sindaci di cui alla lettera c) dell’articolo
10.
5. Il Presidente, dopo le verifiche di cui al comma precedente, nomina
i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio
sindacale. La nomina dei componenti di tutti gli organi decorre dalla
data del primo insediamento.
6. I nuovi organi sono convocati per l’insediamento dal Presidente
uscente nei quindici giorni successivi agli adempimenti di cui al
comma precedente se gli organi sono già scaduti, ovvero alla
scadenza degli organi stessi.
Art. 13 - Composizione dei Comitati Amministratori
delle Gestioni Separate
I Comitati Amministratori delle Gestioni Separate
dei Periti Agrari e degli Agrotecnici sono composti secondo le disposizioni
dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione.
Art. 14 - Convocazione dei Comitati Amministratori delle Gestioni
Separate La convocazione di ciascun
Comitato Amministratore è fatta dal Presidente mediante avviso
scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la
riunione e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il termine di otto giorni può essere ridotto
a tre giorni.
Per la validità delle sedute di ciascun Comitato Amministratore
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente di ciascun Comitato Amministratore ha diritto ad un
voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità,
prevale la parte cui accede il voto del Presidente.
Art. 15 - Rappresentanti elettivi dei Comitati
Amministratori delle Gestioni Separate
1.I sei rappresentanti della
categoria in seno al proprio Comitato Amministratore saranno eletti
secondo la procedura che verrà adottata rispettivamente dal
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dal Collegio Nazionale degli
Agrotecnici.
2. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto i sei rappresentanti
in ciascun Comitato sono designati dai rispettivi Consigli dei Collegi
Nazionali dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
Art. 16 - Requisiti per l’esercizio dell’attività
istituzionale.
1. Gli amministratori, nell’espletamento delle proprie funzioni, devono
comportarsi secondo regole di correttezza e di diligenza e non agire,
per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi con l’Ente.
2. I membri degli Organi dell’Ente debbono aver maturato adeguata
esperienza nel settore previdenziale, cooperativo, sindacale del comparto
agricolo in generale ovvero nei settori comunque interessati all’attività
svolta dalla Fondazione.
3. Sono considerate cause di ineleggibilità o di decadenza
dalle cariche:
a) aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive
di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio,
per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica o
contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
massimo, a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle
misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956
n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente
modificate e integrate;
b) aver riportato condanne definitive alla reclusione per uno dei
delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e nel
R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
c) l’essere interessato da provvedimenti considerati dall’articolo
2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza
degli amministratori delle società per azioni.
Art. 17 - Il Direttore Generale.
1. Il Direttore Generale:
a) coordina la organizzazione dei servizi;
b) propone l’organigramma dell’Ente ed è a capo del personale
che assegna ai vari servizi;
c) cura l’attività diretta al conseguimento dei risultati e
degli obiettivi;
d) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ritenuti
necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente;
e) attua le disposizioni di legge e le delibere degli organi dell’Ente;
f) nell’ambito del contratto di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto
legislativo n. 509 del 1994, esercita tutte le attribuzioni conferitegli
dallo Statuto, dai Regolamenti di cui all’articolo 2 del presente
Statuto, dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione.
2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute
del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni di cui all’articolo
8 e a quelle dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate.
Art. 18 - Verbali.
1. I verbali del Consiglio d’Amministrazione sono firmati dal Presidente
e dal funzionario dell’Ente cui è affidato l’incarico di svolgere
le mansioni di segretario dell’organo collegiale con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali del Collegio dei Sindaci sono firmati dal Presidente,
dai sindaci e dal segretario.
3. I verbali dei Comitati amministratori sono firmati dal Presidente
e dal funzionario dell’Ente scelto dai Comitati Amministratori per
svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale.
TITOLO TERZO - GESTIONE FINANZIARIA
Art. 19 - Patrimonio.
1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e immobili
e dai valori di proprietà dell’E.N.P.A.I.A. prima della trasformazione
nonché dai crediti e dai debiti di cui lo stesso risultava
titolare.
2. I beni patrimoniali, con l’indicazione del loro valore, anche ai
fini del calcolo dell’eventuale riserva legale di cui all’articolo
1, comma 4 lettera “c” del decreto legislativo 30 giugno 1994 N°
509, sono descritti nell’elenco che si allega al presente Statuto.
3. Le quote del patrimonio corrispondenti all’importo delle riserve
tecniche del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza
dei dipendenti consorziali e di ulteriori gestioni costituite su base
convenzionale restano destinate agli scopi dei rispettivi Fondi quali
risultano dalle rispettive fonti pattizie.
4. Il patrimonio dell’Ente si incrementa per effetto di:
a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
b) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi;
c) somme introitate per lasciti, per donazioni, per elargizioni ed
in genere per atti di liberalità.
Art. 20 - Autonomia patrimoniale delle diverse
Gestioni
1. La valutazione dell’andamento economico dell’Ente deve essere effettuata
distintamente per le diverse Gestioni. Qualora in una Gestione si
dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i provvedimenti necessari
al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto
esclusivamente della situazione della Gestione interessata senza,
pertanto, considerare le eventuali possibilità di copertura
offerte dalla situazione economica dell’Enpaia nel suo complesso.
Art. 21 Spese delle Gestioni Separate dei
Periti Agrari e degli Agrotecnici
1. Gravano su ciascuna delle Gestioni Separate dei
Periti Agrari e degli Agrotecnici le spese di accertamento e di riscossione
dei contributi e di erogazione delle prestazioni, relative alla rispettiva
gestione nella misura comunemente ed annualmente determinata dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione e dal Comitato Amministratore
di ciascuna Gestione Separata ai sensi del successivo art. 26.2. Gravano
altresì su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari
e degli Agrotecnici, le rispettive spese di funzionamento, di imputazione
sia diretta che indiretta, da quantificare in sede di bilancio consuntivo.
Art. 22- Entrate ed esercizio finanziario.
1. Costituiscono entrate dell’Ente:
a) i contributi ed i proventi delle sanzioni;
b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi;
c) ogni altra eventuale entrata finanziaria.
2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23 - Riserva legale.
1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle
prestazioni obbligatorie, è prevista una riserva legale in
misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle
pensioni in essere. Qualora, nella vita della Fondazione, l’ammontare
della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà
al suo adeguamento mediante opportuni accantonamenti non oltre l’esercizio
finanziario successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza.
Ferme restando le riserve tecniche accertate al momento della trasformazione
dell’Ente in Fondazione, nella fase di prima applicazione, si provvede
all’eventuale adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una
annualità per ogni biennio.
Art. 24- Fondo rischi.
1. Per le forme di previdenza gestite dall’Ente che non importino
l’accantonamento di riserve tecniche è costituito un “fondo
rischi”.
2. La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente
comma è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione
in sede di conto consuntivo.
Art. 25 - Investimenti.
1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità
possono essere impiegate nei seguenti modi:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
c) nell’acquisto di immobili;
d) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado per
i quali il Consiglio d’Amministrazione stabilisce le modalità
e le condizioni di erogazione;
e) in depositi bancari;
f) in altri modi individuati dal Consiglio d’Amministrazione che,
tenendo conto dei fini istituzionali dell’Ente, coniughino l’esigenza
di una buona redditività degli impieghi con quella della sicurezza
degli investimenti.
Art. 26 -Linee programmatiche.
Il Consiglio di Amministrazione e i Comitati Amministratori
delle Gestioni Separate si riuniscono in seduta congiunta due volte
all’anno per:
a) esaminare le linee programmatiche annualmente presentate dal Presidente
della Fondazione;
b) proporre gli indirizzi per la formazione dei piani di ripartizione
dei costi diretti ed indiretti nonché gli indirizzi di investimento
e disinvestimento connessi all’attività amministrativa delle
singole Gestioni.
TITOLO QUARTO - TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 27 - Diritto di accesso.
1.Ai beneficiari ed alle ditte
contribuenti direttamente interessati, è garantita - secondo
criteri analoghi a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241
- la possibilità di accedere ai verbali degli organi collegiali
ed agli altri documenti in possesso dell’Ente, nel rispetto, comunque,
dei principi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo per altro agli interessati la visione e l’estrazione di
copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici. Il Consiglio approverà
un apposito regolamento disciplinante il diritto in questione.
Art. 28 - Diritto di informazione.
1. L’Ente dovrà attuare accorgimenti volti a fornire ai beneficiari
ed alle ditte contribuenti, tutte le informazioni utili, adottando,
inoltre, ogni possibile semplificazione nelle procedure di erogazione
delle prestazioni.
2. L’Ente, in particolare:
a) cura la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti i regolamenti
che disciplinano l’erogazione delle forme previdenziali, assicurative
e finanziarie erogate;
b) informa tempestivamente i beneficiari e le ditte contribuenti,
sia mediante il proprio periodico che con altri idonei strumenti,
sulle variazioni delle condizioni per l’accesso alle prestazioni;
c) costituisce un apposito ufficio per curare le relazioni con i beneficiari
e le ditte contribuenti ed in particolare per fornire loro informazioni
al fine di agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento
degli obblighi.
Art. 29 - Diritto di partecipazione.
1.Per tutelare il diritto alla
corretta erogazione delle prestazioni e per favorire la collaborazione
con l’Ente, i beneficiari e le ditte contribuenti possono produrre
memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti
per migliorare i servizi resi dall’Ente. L’Ente prenderà adeguatamente
in considerazione le proposte e le segnalazioni.
TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE
Art. 30 - Prima costituzione degli organi
della Fondazione.
1. La procedura per l’integrazione e la costituzione degli organi
di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello Statuto, viene
attivata nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta
approvazione dello Statuto da parte dei Ministeri vigilanti.
2. Dalla data di approvazione della deliberazione fondativa e fino
all’insediamento dei nuovi Organi, la Fondazione E.N.P.A.I.A. continuerà
ad essere gestita dagli organi in carica i quali continueranno a svolgere,
nella pienezza dei poteri, le proprie funzioni onde assicurare la
continuità delle attività dell’Ente.