REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FONDAZIONE
ENPAIA
REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IN DATA 23 GIUGNO 1995 E APPROVATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO CON DECRETO
INTERMINISTERIALE 2 GENNAIO 1996
Articolo 1 Tempi e modi di iscrizione.
1. L'assunzione dei dipendenti indicati all'articolo 3 comma 1 dello
Statuto deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro
il quindicesimo giorno dalla data di assunzione utilizzando gli appositi
moduli. Se la denuncia è presentata senza utilizzare i moduli
predisposti, o, comunque, è incompleta, l'Ente invita la Ditta
a regolarizzarla. Se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito dell'Ente, alla Ditta non sarà
imputato alcun ritardo.
2. Le variazioni di qualifica o degli elementi costitutivi della retribuzione
di ciascun dipendente debbono essere denunciate all'Ente nei trenta
giorni successivi al mese in cui sono intervenute.
Articolo 2 Contributi
1. I contributi dovuti all'Ente sono determinati nella seguente misura:
a) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella
misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento
a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dipendenti.
Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per
cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità
permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento
dei conti individuali dei singoli assicurati. Per la sola applicazione
dell'articolo 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni,
il contributo dovuto dal lavoratore nel conto individuale di previdenza
è individuato nell'1 per cento;
b) il contributo per il fondo di accantonamento del trattamento di
fine rapporto è stabilito nella misura del 6,50 per cento della
retribuzione ed è posto a totale carico dei datori di lavoro.
Gli stessi potranno direttamente trattenere la quota di cui all'articolo
3, comma 16, della legge 29 maggio 1982 n. 297 in quanto dovuta per
il lavoratore stesso;
c) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è
stabilito nella misura del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per
cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è
ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà
a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati.
2. Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti,
i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale
nella misura del 4 per cento sull'importo dei contributi stessi.
Articolo 3 Riscossione dei contributi.
1. I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi
previsti all'articolo 2 sia per la parte a loro carico, sia per la
parte a carico dei dipendenti prestatori d'opera.
2. A partire dal 1º gennaio 1996 i contributi dovuti saranno
versati mensilmente. Il versamento dovrà essere effettuato
entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i contributi stessi
si riferiscono. (1)
(1) A seguito della determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 13 settembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio
2003 vige il sistema di autodenuncia e versamento dei contributi entro
il giorno 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi
si riferiscono.
Articolo 4 Rinvio.
Il contributo dovuto da ciascun Consorzio aderente alla Convenzione
di cui all'articolo 2, comma 2 dello Statuto, è regolato nella
percentuale, nelle modalità di calcolo e di riscossione e in
ogni altro aspetto connesso, dalla Convenzione stessa.
Articolo 5 Riscossione di contributi di assistenza contrattuale e
sindacale.
Sulla base di apposita convenzione, l'ENPAIA può effettuare
un servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale
e sindacale a favore delle Organizzazioni sindacali che rappresentano
categorie di lavoratori assicurati all'Ente e di datori di lavoro.