CONVENZIONE - REGOLAMENTO FONDO DI ACCANTONAMENTO
DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI
L'anno millenovecentosettantuno addì nove
del mese di giugno, in Roma, via di S. Teresa n. 23, presso la sede
dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei
Miglioramenti Fondiari, tra:
1) L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati
dell'Agricoltura - di seguito denominato ENPAIA - rappresentato dal
suo Presidente On. Dott. Umberto Righetti, autorizzato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 1971, approvata con
decreto del Ministro del Lavoro del 1 aprile 1971 n.3763;
2) L'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei
Miglioramenti Fondiari - di seguito denominata ANBI - in persona del
suo Vicepresidente Co. Dott. Livio Gaetani;
3) il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e
di Miglioramento Fondiario - di seguito denominato SNEBI - in persona
del suo Segretario Nazionale Avv. Guido Lotti, la prima per se stessa
ed entrambi anche in rappresentanza dei sottoelencati Consorzi (segue
l'elenco dei Consorzi con esatta denominazione, col nome e qualifica
delle persone autorizzate alla stipulazione della convenzione, nonché
con gli estremi della deliberazione di autorizzazione del Consiglio
dei Delegati).
Premesso:
- che i suelencati Consorzi stipulanti hanno pienamente condiviso
l'esigenza, rappresentata dall'ANBI e dallo SNEBI, di porre in essere
un meccanismo idoneo a consentire l'adempimento degli obblighi loro
incombenti per i trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità
e/o pensione - di tutto il personale fisso dipendente, allo scopo
di poter sempre disporre delle somme occorrenti per la corresponsione
di tali trattamenti, evitando squilibri anche sensibili nei propri
bilanci, soprattutto nell'ipotesi di contemporanee o ravvicinate cessazioni
di rapporti di lavoro;
- che, sulla base di approfonditi studi effettuati è apparsa
opportuna e conveniente, per il raggiungimento dei fini predetti,
l'adozione di un sistema mutualistico consistente nella assunzione,
da parte di tutti indistintamente i consorzi stipulanti, dell'obbligo
di versare un contributo ragguagliato all'importo globale delle retribuzioni
annue del personale fisso dipendente e destinato ad alimentare un
fondo comune, del quale saranno via via prelevate le somme necessarie
per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dalla
legge e dai contratti collettivi e facenti carico ai consorzi stipulanti;
- che il suddetto fondo comune, stante la sua particolare fisionomia
e la complessità dei problemi inerenti, dovrebbe essere gestito
da apposito organismo, la cui creazione non è apparsa né
opportuna né conveniente;
- che d'altra parte l'ENPAIA, in vista delle finalità perseguite
dall'iniziativa di cui trattasi e degli interessi sociali in gioco,
si è dichiarato disposto ad amministrare il predetto fondo,
prestando il servizio relativo alla riscossione dei contributi ed
all'erogazione delle prestazioni a favori dei Consorzi, mediante la
formazione di una gestione previdenziale costituita da un «Fondo
di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali»
- di seguito denominato Fondo - con separata evidenza contabile nel
bilancio dell'Ente;
- che l'ENPAIA offre le massime garanzie di funzionalità e
di oculata amministrazione, per cui i Consorzi stipulanti hanno ritenuto
pienamente soddisfacente la soluzione di affidare all'ENPAIA stesso
la gestione del Fondo;
- che, da un apposito studio attuariale effettuato sulla base dei
dati relativi alla consistenza numerica dei dipendenti consorziali,
alla loro età, alla rispettiva anzianità, alla retribuzione
annua, alla loro età, alla rispettiva anzianità, alla
retribuzione annua, quali risultavano all'ENPAIA alla data del 31
dicembre 1967 e tenuto conto della disciplina collettiva e legislativa
allora vigente, è risultato che il contributo sopra citato
può essere individuato nella misura del 14%, comprensivo di
tutte le spese generali di funzionamento del Fondo; tutto ciò
premesso si stipula quanto segue:
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale
del presente atto.
Articolo 2
I Consorzi stipulanti si obbligano, ciascuno singolarmente
verso l'ENPAIA e ciascuno reciprocamente nei confronti di tutti gli
altri, a versare all'ENPAIA per il Fondo, secondo quanto stabilito
dalla presente convenzione, le somme occorrenti per la corresponsione
dei trattamenti di quiescenza spettanti ai dipendenti consorziali
fissi con rapporto di ruolo o a tempo indeterminato o a termine, e
più precisamente a tutti i dipendenti rientranti nella sfera
di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969,
28 luglio 1970 e 20 novembre 1970.
Articolo 3 Le somme di cui all'art. 2 saranno versate all'ENPAIA,
sotto forma di contribuzione, nella misura fissata dall'art.4 e con
le modalità indicate negli articoli successivi.
L'ENPAIA metterà tempestivamente a disposizione dei singoli
Consorzi gli importi occorrenti per la corresponsione, ai dipendenti
di cui al predetto art.2 o ai loro aventi diritto, dei trattamenti
di quiescenza agli stessi spettanti in virtù della disciplina
legislativa e collettiva in vigore al momento della cessazione dei
relativi rapporti di lavoro, esclusa l'applicazione degli eventuali
più favorevoli criteri di determinazione dei trattamenti di
quiescenza previsti da disposizioni regolamentari o da contratti individuali.
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario l'ENPAIA accrediterà
al Fondo - in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo medesimo
- un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nel precedente
esercizio dall'investimento dei beni patrimoniali.
I movimenti relativi alle operazioni di cui sopra saranno tenuti dall'ENPAIA
in evidenza separata nelle proprie scritture contabili e nei propri
bilanci.
(N.B. - Il terzo comma dell'art.3 è stato così aggiornato
dal C.d.A. dell'Ente in data 1/12/1981: «Alla chiusura di ogni
esercizio finanziario l'ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto
alla giacenza media annuale del Fondo medesimo - un tasso di interesse
pari a quello medio netto realizzato nell'esercizio dall'investimento
dei beni patrimoniali»).
Articolo 4
Il contributo dovuto da ciascun Consorzio è
fissato nella misura del 14% dell'ammontare delle retribuzioni lorde
corrisposte, per l'anno solare di competenza, a tutto il personale
al quale si applica la presente convenzione.
L'ammontare della retribuzione lorda è determinato da tutti
quegli elementi che costituiscono, ai sensi di legge e dei contratti
collettivi, la base per il computo del trattamento di quiescenza.
Il contributo del 14% è dovuto sull'intero ammontare della
retribuzione come sopra determinata, anche nei casi di riduzione e
di sospensione della stessa per i quali i contratti collettivi contemplino
la rilevanza dei corrispondenti periodi ai fini della anzianità
di servizio.
(N.B. – L’aliquota precisata dall’art .4, a decorrere dal mese di
gennaio 2001, è stabilita nella media generale dell’8,94% in
attuazione di quanto deliberato dal C.d.A. dell'Ente in data 17 novembre
1999).
Articolo 5
Il contributo dovrà essere versato in rate
mensili, scadenti il giorno 15 del mese successivo a quello cui il
contributo si riferisce. Con la rata relativa al mese di dicembre
e con quella relativa al mese di giugno dovrà essere altresì
versato il contributo afferente, rispettivamente, alla tredicesima
e alla quattordicesima mensilità. Con la rata relativa al mese
di febbraio e con quella relativa al mese di settembre dovrà
essere altresì versato il conguaglio dei contributi dovuti
sulla eventuale maggiore quota percentuale di adeguamento ISTAT maturata
a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° luglio.
Nell'ipotesi di cessazioni dei rapporti di lavoro che intervengano
durante l'anno, dovrà inoltre essere versato, insieme con il
contributo relativo al mese in cui si verifica la cessazione del rapporto,
quello afferente ai ratei di 13a e 14a mensilità ovvero ai
relativi conguagli spettanti al dipendente in relazione ai mesi di
servizio prestato nell'anno solare, nonché all'indennità
sostitutiva del preavviso qualora il corrispondente periodo abbia
rilevanza ai fini dell'anzianità di servizio.
Nell'ipotesi di variazione degli importi delle retribuzioni per effetto
della stipulazione di nuovi contratti collettivi, il contributo dovuto
sulla quota di aumento mensile delle retribuzioni derivante dall'applicazione
del nuovo contratto sarà versato con la rata relativa al mese
successivo a quello in cui, in virtù della deliberazione del
Consiglio dei Delegati applicativa del contratto collettivo stesso,
il Consorzio avrà iniziato a corrispondere ai dipendenti le
nuove retribuzioni.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora vengano corrisposte
dai Consorzi ai propri dipendenti somme a titolo di arretrati in relazione
al periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore del
nuovo contratto collettivo e la data di emanazione del relativo provvedimento
applicativo da parte del Consiglio dei Delegati, il Consorzio può
domandare, con richiesta motivata, diretta al Comitato di cui all'art.17,
la rateazione dell'importo del contributo dovuto sui predetti arretrati,
senza corresponsione di interessi.La rateazione può essere
accordata dal Comitato per una durata massima di 18 mesi.
Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei precedenti commi
sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di
sconto, aumentato di punti 4,50.
Il versamento dei contributi dovrà essere accompagnato da un
prospetto contenente l'elenco nominativo dei dipendenti e delle retribuzioni
corrisposte a ciascuno di essi nel mese di competenza, determinate
ai sensi del 2° comma dell'art. 4.
(N.B.- Il primo periodo del primo comma dell'art.5 è stato
così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente: «Il contributo
dovrà essere versato in rate mensili, scadenti il giorno 25
del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce».
Il quinto comma dello stesso art.5 è stato così aggiornato
dal C.d.A. dell'Ente in data 1/12/81: «Nel caso di mora rispetto
ai termini fissati nei precedenti commi sono dovuti gli interessi
nella misura percentuale prevista dall'articolo 13 del Decreto Legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella Legge 26
settembre 1981, n.537»).
Articolo 6
Entro il 31 marzo 1971 e con riferimento alle posizioni
in atto all'1/01/1971 i Consorzi dovranno trasmettere all'ENPAIA un
elenco contenente - per ciascuno dei dipendenti interessati - nome,
cognome, data e luogo di nascita, data di assunzione, qualifica e
categoria di appartenenza, retribuzione mensile distinta nei suoi
elementi costitutivi, anzianità effettiva e convenzionale ai
fini degli aumenti periodici, anzianità effettiva e convenzionale
ai fini del trattamento di quiescenza.
Ogni variazione relativa all'elenco di cui al comma precedente dovrà
essere comunicato entro il giorno 15 del mese successivo a quello
in cui la medesima avrà avuto luogo.
Articolo 7
L'inadempimento dell'obbligo di cui al 2° comma
dell'art.6 comporta, a carico del trasgressore, l'applicazione di
una pena pecuniaria pari al 25% dei contributi che non risultino tempestivamente
versati in conseguenza dell'inadempimento medesimo.
L'importo relativo dovrà essere pagato in un unica soluzione
unitamente a tutti gli arretrati dovuti, fermo restando l'onere degli
interessi di mora.
Articolo 8
L'ENPAIA si obbliga:
1) - a versare ai Consorzi le somme occorrenti per la corresponsione
dei trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità
e/o pensione - dovuti dai Consorzi medesimi per le cessazioni dei
rapporti di lavoro intervenute a partire dall'1/01/1971, ai sensi
della disciplina legislativa e collettiva che risulterà in
concreto applicabile al personale dipendente indicato nell'art.2;
2) - a versare ai Consorzi, al termine della presente convenzione,
gli importi specificati dall'art.15.
Sulla base della vigente disciplina, pertanto, l'obbligo dell'ENPAIA
di cui al n.1 si concreta:
a) nel versamento ai Consorzi - entro 3 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta
cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i primi tre
versamenti ed entro e non oltre il 15° giorno precedente a quello
delle singole scadenze mensili per quanto riguarda i versamenti successivi
- dell'importo pari all'ammontare dell'assegno mensile di pensione
dovuto dal Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto nella
misura, coi limiti e con le modalità prescritti dal corrispondente
contratto collettivo nazionale di categoria;
b) nel versamento ai Consorzi - entro tre mesi dalla comunicazione
dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro - dell'importo pari
all'ammontare dell'indennità di anzianità - oltreché,
in caso di morte, dell'indennità di preavviso dovuto dal Consorzio
al dipendente o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti e
con le modalità prescritti dal corrispondente contratto collettivo
nazionale di categoria, tanto nell'ipotesi in cui non spetti il trattamento
di pensione, quanto nella ipotesi in cui vi sia stato opzione totale
o parziale per l'indennità di anzianità;
c) nel versamento ai Consorzi, entro il termine di cui alla precedente
lettera b) - nell'ipotesi di morte del dipendente che avvenga prima
del compimento del decimo anno di servizio - di una integrazione della
indennità di anzianità maturata, tale da garantire agli
aventi diritto la corresponsione di dieci mensilità di retribuzione,
salvo che per disciplina collettiva agli stessi non competa un trattamento
di maggior favore, già rientrante in quanto previsto alle precedenti
lettere a) e b).
Articolo 9
Gli obblighi dell'ENPAIA di cui all'art.8 non sussistono
relativamente ai trattamenti di quiescenza dovuti dai Consorzi a dipendenti
che all'atto della cessazione del rapporto non risultano all'ENPAIA
per non essere stati inseriti negli elenchi di cui all'art.6
Articolo 10
Ai fini del computo delle somme dovute dall'ENPAIA
ai Consorzi ai sensi dell'art.8 si prescinde:
1) - dagli aumenti retributivi intervenuti nel biennio precedente
alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e non costituisce
automatico effetto della disciplina collettiva, eccezione fatta per
le promozioni disposte per la copertura di posti di ruolo;
2) - dalle anzianità convenzionali riconosciute discrezionalmente
dai Consorzi in data successiva al 31/12/1970, salvo che i Consorzi,
entro due mesi dal relativo provvedimento, non ne diano comunicazione
all'ENPAIA e dichiarino contestualmente di impegnarsi a versare, in
tre rate quadrimestrali, le somme risultanti dall'applicazione del
contributo, nella misura vigente alla data della predetta comunicazione,
sull'importo complessivo della retribuzione dovuta nell'anno in cui
si effettua il riconoscimento, moltiplicato per il numero degli anni
di anzianità riconosciuti.
La norma di cui al numero 2) non trova applicazione nella ipotesi
del riconoscimento di anzianità convenzionale per servizio
prestato presso altro Consorzio aderente alla presente convenzione,
sempreché, ai sensi e per gli effetti dell'art.71 - 2o comma
- del contratto collettivo nazionale 7 agosto 1969, dell'art.14 -
2o e 3o comma - del contratto collettivo nazionale 28 luglio 1970
e dell'art.13 - 2o e 3o comma - del contratto collettivo nazionale
20 novembre 1970, su richiesta del dipendente, siano accreditate dall'ENPAIA
al Consorzio subentrante le somme dovute al dipendente stesso per
il trattamento di quiescenza maturato presso il Consorzio di origine.
Articolo 11
In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi
di cui all'art.8 l'ENPAIA dovrà corrispondere al Consorzio
gli interessi legali.
Articolo 12
Per tutti i Consorzi stipulanti che, ai sensi dell'articolo
3 lett.c) della legge 29 novembre 1962 n. 1655, siano tenuti ai versamenti
all'ENPAIA dei contributi per l'accantonamento dell'indennità
di anzianità, il relativo obbligo si intende adempiuto con
il versamento del contributo di cui all'art.4 della presente convenzione.
Entro il 31 agosto 1971 l'ENPAIA accrediterà ai suddetti Consorzi
le somme versate a titolo di accantonamento dell'indennità
di anzianità fino a tale data, maggiorate degli interessi annualmente
accreditati secondo le norme in atto presso l'ENPAIA stesso.
Articolo 13
I Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento
fondiario, irrigui, montani di prevenzione, di scolo, idraulici, di
utilizzazione idrica, per la utilizzazione delle acque demaniali,
per la regolazione dei laghi, di ricomposizione fondiaria, associati
allo SNEBI e/o all'ANBI, che non figurano tra i soggetti firmatari
della presente convenzione, potranno aderirvi entro cinque anni dall'1/01/1971
alle condizioni di seguito indicate:
a) pagamento, entro due mesi dalla comunicazione prescritta dall'art.6,
dell'importo risultante dell'applicazione del contributo, nella misura
vigente alla data di adesione, all'ammontare rispettivo delle retribuzioni
lorde corrisposte, a tutti i dipendenti indicati al precedente articolo
2 ed in servizio al 1° gennaio 1971 o successivamente assunti,
per il periodo intercorrente tra l'1/01/1971 o la successiva data
di assunzione e quella di adesione alla convenzione stessa, o a quella
anteriore nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel frattempo
intervenuta;
b) pagamento, unitamente alle somme indicate alla precedente lettera
a), degli interessi nella misura indicata all'art. 5, calcolati sulle
somme che in caso di adesione originaria sarebbero state dovute alle
scadenze di cui allo stesso art.5;
c) rimborso, da parte dell'ENPAIA, entro il termine di cui alla precedente
lett.a), delle somme che eventualmente il Consorzio abbia corrisposto
a titolo di pensione e/o di indennità di anzianità nella
misura, coi limiti e con le modalità prescritti dalla legge
e dai contratti collettivi nazionali di categoria in tutti i casi
di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti dal 1° gennaio
1971 alla data di adesione alla presente convenzione, maggiorate degli
interessi nella misura indicata al precedente art.11.
(N.B. - Il primo comma dell'art.13 è stato così aggiornato
dal C.d.A. dell'Ente in data 19/12/1984: «Il termine utile per
l'adesione alla convenzione-regolamento relativa al "Fondo di
accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"
è prorogato fino al 31 dicembre 1985. Le domande all'uopo presentate
saranno istruite a cura della Direzione Generale e saranno trasmesse
per l'esame al Comitato Amministratore»).
Articolo 14
L'aliquota contributiva del 14%, di cui all'art.4,
resterà immutata fino al 31 dicembre 1971.
Nel corso dell'anno 1971 verrà predisposto un bilancio tecnico
del Fondo allo scopo di verificare, anche in relazione alle innovazioni
introdotte nella disciplina dei trattamenti di quiescenza del personale
consorziale dalla legge 24 maggio 1970 n.336, la congruità
della misura dell'aliquota del 14%.
Qualora i risultati del predetto bilancio tecnico imponessero una
revisione dell'aliquota, il Comitato di cui al successivo art.17 ne
determinerà la misura in conformità ai risultati del
bilancio tecnico, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari
o superiori a 0,05 e per difetto delle frazioni inferiori a 0,05 e
con decorrenza dal 1o gennaio 1972.
A successive revisioni si farà luogo a seguito dei risultati
del bilancio tecnico, da redigersi ogni tre anni salvo che il Comitato
di cui all'art.17 ne disponga la redazione anticipata qualora intervengano
modifiche della disciplina legislativa o della contrattazione collettiva.
I bilanci tecnici saranno redatti da un attuario di chiara fama nominato
dal Comitato di cui all'art.17.
I bilanci tecnici di cui ai precedenti commi - che hanno valore vincolante
per le parti - vanno redatti sulla base di ipotesi demografiche, economiche
e finanziarie formulate tenendo conto delle seguenti direttive:
Frequenze di eliminazione: da desumere dall'osservazione
dei fenomeni in seno alla collettività dei dipendenti dai Consorzi
ovvero, per quanto riguarda la morte e l'invalidità, ove la
scarsità dei dati disponibili non consenta di pervenire a risultati
significativi, da esperienze esterne che si prestino, con gli opportuni
adattamenti, a rappresentare l'andamento delle eliminazioni per le
due cause suddette;
Linee delle retribuzioni: ricavate dai valori imponibili ai fini della
contribuzione al Fondo;
Distribuzione per età e anzianità dei dipendenti dai
Consorzi aderenti: riferita alla data di elaborazione del bilancio
tecnico;
Previsione delle future assunzioni: effettuata sulla base delle assunzioni
registrate nei tre anni precedenti la data del bilancio tecnico;
Tasso tecnico di capitalizzazione: 5%.
La gestione del Fondo è basata sul sistema tecnico-finanziario
della capitalizzazione attenuata; in essa la riserva degli attivi
non dovrà essere superiore al 50%, né inferiore al 10%
da raggiungersi entro cinque anni in sede di prima attuazione, del
coacervo delle indennità di anzianità spettanti complessivamente
a tutti gli iscritti negli elenchi di cui all'art.6 alla data del
bilancio tecnico.
La riserva necessaria per l'erogazione delle pensioni dovrà
essere accantonata al 100%.
I bilanci tecnici vanno corredati da una relazione nella quale devono
essere motivatamente indicati gli elementi che costituiscono il fondamento
dei risultati conseguiti.
Articolo 15
La presente convenzione ha la durata di 50 anni e,
qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza, si
intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, rimanendo esclusa
la possibilità di recesso anticipato.
La disdetta non ha efficacia se non è data ai sensi dell'articolo
16 dall'ANBI e dallo SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi
che alle scadenze sopra fissate risultano aderenti.
In caso di mancato rinnovo della presente convenzione, entro sei mesi
dalla scadenza del termine di cui al primo comma l'ENPAIA provvederà
alla ripartizione del patrimonio netto del Fondo tra i Consorzi aderenti.
La ripartizione sarà effettuata versando a ciascun Consorzio,
per il rispettivo personale pensionato già a carico del Fondo,
l'intero capitale di copertura delle pensioni.Le residue disponibilità
del Fondo saranno ripartite in proporzione agli impegni di ciascun
Consorzio per le indennità di anzianità maturate fino
alla data della scadenza della convenzione da tutto il personale in
servizio indicato al precedente art. 2.
Articolo 16
Ogni determinazione concernente lo svolgimento dei
rapporti derivanti dalla presente convenzione sarà adottata,
da una parte, dall'ENPAIA e, dall'altra, dall'ANBI e dallo SNEBI in
nome e per conto di tutti i Consorzi stipulanti e aderenti e con effetto
immediatamente impegnativo, per i medesimi, in virtù del potere
di rappresentanza che a tal fine - con stipulazione del presente atto
e con le adesioni successive - viene irrevocabilmente e nell'interesse
reciproco da tutti indistintamente i Consorzi suddetti attribuito
congiuntamente all'ANBI ed allo SNEBI.
Articolo 17
Per la gestione del Fondo viene istituito un Comitato
di cui fanno parte:
a) il Presidente dell'ENPAIA, il quale presiede e convoca il Comitato;
b) tre consiglieri di Amministrazione dell'ENPAIA, di cui uno nella
persona del rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e gli altri due nominati dallo stesso Consiglio;
c) il Direttore Generale dell'ENPAIA;
d) un funzionario della Direzione Generale della bonifica, in rappresentanza
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e da quest'ultimo designato;
e) tre rappresentanti dei dipendenti consorziali designati dalle Organizzazioni
Sindacali rappresentate nel Consiglio di Amministrazione dell'ENPAIA;
f) due rappresentanti dell'ANBI dalla medesima designati;
g) due rappresentanti dello SNEBI dal medesimo designati;
h) nove membri in rappresentanza dei Consorzi stipulanti o aderenti
alla presente convenzione, designati dall'ANBI.
In conformità alle designazioni di cui alle lettere da d) ad
h) il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAIA provvede alle relative
nomine.
I componenti il Comitato durano in carica per lo stesso periodo di
tempo della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che
ha provveduto alle nomine e possono essere riconfermati.
Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri che a qualunque
titolo cessano dalla carica prima della scadenza, rimangono in carica
fino a quando sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.
(N.B. - Dopo il terzo comma dell'art.17 il C.d.A. dell'Ente ha inserito
in data 14/12/1974 il seguente comma: «I componenti del Comitato
eletti in rappresentanza dei Consorzi ai sensi della precedente lettera
h) decadono dalla carica qualora perdano la qualità di rappresentanti
dei Consorzi stessi»).
Articolo 18
Il Comitato di cui all'art.17 dà le direttive
di ordine generale per il migliore svolgimento dei rapporti derivanti
dalla presente convenzione cooperando affinché i correlativi
obblighi vengano esattamente e tempestivamente adempiuti.
In particolare spetta al Comitato:
1) formulare proposte per eventuali modifiche alla presente convenzione,
da sottoporre all'approvazione dell'ENPAIA, dell'ANBI e dello SNEBI
come previsto dal precedente art.16;
2) redigere, non oltre il 31 maggio di ciascun anno, il conto consuntivo
del Fondo, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento
tecnico ed amministrativo del Fondo;
3) redigere, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio
preventivo del Fondo;
4) deliberare gli elementi costitutivi ed i criteri per la determinazione
di tutte le spese generali per il funzionamento del Fondo;
5) formulare proposte ed esprimere pareri per l'amministrazione e
la gestione del Fondo;
6) esaminare e decidere sulle domande di rateazione di cui al 4o comma
dell'art.5;
7) esaminare e decidere gli eventuali reclami interposti dai Consorzi
aderenti;
8) deliberare la redazione del bilancio tecnico al verificarsi delle
condizioni di cui all'art.14 e procedere alla nomina dell'attuario
cui affidare l'incarico dell'elaborazione del bilancio medesimo ai
sensi dello stesso art.14;
9) esaminare il bilancio tecnico e determinare, ai sensi dell'art.14,
la misura del contributo di cui all'art.4.
Il Comitato ha facoltà di richiedere ai Consorzi aderenti tutte
quelle notizie e dati che ritenga necessari.
Articolo 19
Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi e,
comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero
su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante
avviso scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il termine di cinque giorni può essere ridotto
a tre giorni.
Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.In caso di parità,
prevale la parte cui accede il voto del Presidente.
Alle sedute del Comitato assiste un membro del Collegio dei Sindaci
dell'ENPAIA.
(N.B. - Il quarto comma dell'art.19 è stato così aggiornato
dal C.d.A. dell'Ente in data 19/07/1983: «Per la validità
delle sedute del Comitato è necessaria, in prima convocazione,
la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può
essere stabilita ad una ora di distanza dalla prima e nello stesso
invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno
un terzo dei componenti il Comitato»).
Articolo 20
Tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli
relative ai Consorzi trovano applicazione altresì nei confronti
dell'ANBI stipulante anche per sé stessa.
Articolo 21
La presente convenzione ha decorrenza dall'1/01/1971
e spiega la sua efficacia dal giorno successivo a quello della sua
approvazione da parte del Ministero del Lavoro.