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CONVENZIONE - REGOLAMENTO FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI

L'anno millenovecentosettantuno addì nove del mese di giugno, in Roma, via di S. Teresa n. 23, presso la sede dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, tra:
1) L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura - di seguito denominato ENPAIA - rappresentato dal suo Presidente On. Dott. Umberto Righetti, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 1971, approvata con decreto del Ministro del Lavoro del 1 aprile 1971 n.3763;
2) L'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari - di seguito denominata ANBI - in persona del suo Vicepresidente Co. Dott. Livio Gaetani;
3) il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario - di seguito denominato SNEBI - in persona del suo Segretario Nazionale Avv. Guido Lotti, la prima per se stessa ed entrambi anche in rappresentanza dei sottoelencati Consorzi (segue l'elenco dei Consorzi con esatta denominazione, col nome e qualifica delle persone autorizzate alla stipulazione della convenzione, nonché con gli estremi della deliberazione di autorizzazione del Consiglio dei Delegati).
Premesso:
- che i suelencati Consorzi stipulanti hanno pienamente condiviso l'esigenza, rappresentata dall'ANBI e dallo SNEBI, di porre in essere un meccanismo idoneo a consentire l'adempimento degli obblighi loro incombenti per i trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità e/o pensione - di tutto il personale fisso dipendente, allo scopo di poter sempre disporre delle somme occorrenti per la corresponsione di tali trattamenti, evitando squilibri anche sensibili nei propri bilanci, soprattutto nell'ipotesi di contemporanee o ravvicinate cessazioni di rapporti di lavoro;
- che, sulla base di approfonditi studi effettuati è apparsa opportuna e conveniente, per il raggiungimento dei fini predetti, l'adozione di un sistema mutualistico consistente nella assunzione, da parte di tutti indistintamente i consorzi stipulanti, dell'obbligo di versare un contributo ragguagliato all'importo globale delle retribuzioni annue del personale fisso dipendente e destinato ad alimentare un fondo comune, del quale saranno via via prelevate le somme necessarie per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dalla legge e dai contratti collettivi e facenti carico ai consorzi stipulanti;
- che il suddetto fondo comune, stante la sua particolare fisionomia e la complessità dei problemi inerenti, dovrebbe essere gestito da apposito organismo, la cui creazione non è apparsa né opportuna né conveniente;
- che d'altra parte l'ENPAIA, in vista delle finalità perseguite dall'iniziativa di cui trattasi e degli interessi sociali in gioco, si è dichiarato disposto ad amministrare il predetto fondo, prestando il servizio relativo alla riscossione dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni a favori dei Consorzi, mediante la formazione di una gestione previdenziale costituita da un «Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali» - di seguito denominato Fondo - con separata evidenza contabile nel bilancio dell'Ente;
- che l'ENPAIA offre le massime garanzie di funzionalità e di oculata amministrazione, per cui i Consorzi stipulanti hanno ritenuto pienamente soddisfacente la soluzione di affidare all'ENPAIA stesso la gestione del Fondo;
- che, da un apposito studio attuariale effettuato sulla base dei dati relativi alla consistenza numerica dei dipendenti consorziali, alla loro età, alla rispettiva anzianità, alla retribuzione annua, alla loro età, alla rispettiva anzianità, alla retribuzione annua, quali risultavano all'ENPAIA alla data del 31 dicembre 1967 e tenuto conto della disciplina collettiva e legislativa allora vigente, è risultato che il contributo sopra citato può essere individuato nella misura del 14%, comprensivo di tutte le spese generali di funzionamento del Fondo; tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Articolo 2

I Consorzi stipulanti si obbligano, ciascuno singolarmente verso l'ENPAIA e ciascuno reciprocamente nei confronti di tutti gli altri, a versare all'ENPAIA per il Fondo, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, le somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza spettanti ai dipendenti consorziali fissi con rapporto di ruolo o a tempo indeterminato o a termine, e più precisamente a tutti i dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970.
Articolo 3 Le somme di cui all'art. 2 saranno versate all'ENPAIA, sotto forma di contribuzione, nella misura fissata dall'art.4 e con le modalità indicate negli articoli successivi.
L'ENPAIA metterà tempestivamente a disposizione dei singoli Consorzi gli importi occorrenti per la corresponsione, ai dipendenti di cui al predetto art.2 o ai loro aventi diritto, dei trattamenti di quiescenza agli stessi spettanti in virtù della disciplina legislativa e collettiva in vigore al momento della cessazione dei relativi rapporti di lavoro, esclusa l'applicazione degli eventuali più favorevoli criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza previsti da disposizioni regolamentari o da contratti individuali.
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario l'ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo medesimo - un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nel precedente esercizio dall'investimento dei beni patrimoniali.
I movimenti relativi alle operazioni di cui sopra saranno tenuti dall'ENPAIA in evidenza separata nelle proprie scritture contabili e nei propri bilanci.
(N.B. - Il terzo comma dell'art.3 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente in data 1/12/1981: «Alla chiusura di ogni esercizio finanziario l'ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo medesimo - un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nell'esercizio dall'investimento dei beni patrimoniali»).

Articolo 4

Il contributo dovuto da ciascun Consorzio è fissato nella misura del 14% dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte, per l'anno solare di competenza, a tutto il personale al quale si applica la presente convenzione.
L'ammontare della retribuzione lorda è determinato da tutti quegli elementi che costituiscono, ai sensi di legge e dei contratti collettivi, la base per il computo del trattamento di quiescenza.
Il contributo del 14% è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione come sopra determinata, anche nei casi di riduzione e di sospensione della stessa per i quali i contratti collettivi contemplino la rilevanza dei corrispondenti periodi ai fini della anzianità di servizio.
(N.B. – L’aliquota precisata dall’art .4, a decorrere dal mese di gennaio 2001, è stabilita nella media generale dell’8,94% in attuazione di quanto deliberato dal C.d.A. dell'Ente in data 17 novembre 1999).

Articolo 5

Il contributo dovrà essere versato in rate mensili, scadenti il giorno 15 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce. Con la rata relativa al mese di dicembre e con quella relativa al mese di giugno dovrà essere altresì versato il contributo afferente, rispettivamente, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità. Con la rata relativa al mese di febbraio e con quella relativa al mese di settembre dovrà essere altresì versato il conguaglio dei contributi dovuti sulla eventuale maggiore quota percentuale di adeguamento ISTAT maturata a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° luglio.
Nell'ipotesi di cessazioni dei rapporti di lavoro che intervengano durante l'anno, dovrà inoltre essere versato, insieme con il contributo relativo al mese in cui si verifica la cessazione del rapporto, quello afferente ai ratei di 13a e 14a mensilità ovvero ai relativi conguagli spettanti al dipendente in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno solare, nonché all'indennità sostitutiva del preavviso qualora il corrispondente periodo abbia rilevanza ai fini dell'anzianità di servizio.
Nell'ipotesi di variazione degli importi delle retribuzioni per effetto della stipulazione di nuovi contratti collettivi, il contributo dovuto sulla quota di aumento mensile delle retribuzioni derivante dall'applicazione del nuovo contratto sarà versato con la rata relativa al mese successivo a quello in cui, in virtù della deliberazione del Consiglio dei Delegati applicativa del contratto collettivo stesso, il Consorzio avrà iniziato a corrispondere ai dipendenti le nuove retribuzioni.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora vengano corrisposte dai Consorzi ai propri dipendenti somme a titolo di arretrati in relazione al periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo e la data di emanazione del relativo provvedimento applicativo da parte del Consiglio dei Delegati, il Consorzio può domandare, con richiesta motivata, diretta al Comitato di cui all'art.17, la rateazione dell'importo del contributo dovuto sui predetti arretrati, senza corresponsione di interessi.La rateazione può essere accordata dal Comitato per una durata massima di 18 mesi.
Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei precedenti commi sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di punti 4,50.
Il versamento dei contributi dovrà essere accompagnato da un prospetto contenente l'elenco nominativo dei dipendenti e delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi nel mese di competenza, determinate ai sensi del 2° comma dell'art. 4.
(N.B.- Il primo periodo del primo comma dell'art.5 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente: «Il contributo dovrà essere versato in rate mensili, scadenti il giorno 25 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce».
Il quinto comma dello stesso art.5 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente in data 1/12/81: «Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei precedenti commi sono dovuti gli interessi nella misura percentuale prevista dall'articolo 13 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella Legge 26 settembre 1981, n.537»).

Articolo 6

Entro il 31 marzo 1971 e con riferimento alle posizioni in atto all'1/01/1971 i Consorzi dovranno trasmettere all'ENPAIA un elenco contenente - per ciascuno dei dipendenti interessati - nome, cognome, data e luogo di nascita, data di assunzione, qualifica e categoria di appartenenza, retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, anzianità effettiva e convenzionale ai fini degli aumenti periodici, anzianità effettiva e convenzionale ai fini del trattamento di quiescenza.
Ogni variazione relativa all'elenco di cui al comma precedente dovrà essere comunicato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la medesima avrà avuto luogo.

Articolo 7

L'inadempimento dell'obbligo di cui al 2° comma dell'art.6 comporta, a carico del trasgressore, l'applicazione di una pena pecuniaria pari al 25% dei contributi che non risultino tempestivamente versati in conseguenza dell'inadempimento medesimo.
L'importo relativo dovrà essere pagato in un unica soluzione unitamente a tutti gli arretrati dovuti, fermo restando l'onere degli interessi di mora.

Articolo 8

L'ENPAIA si obbliga:
1) - a versare ai Consorzi le somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità e/o pensione - dovuti dai Consorzi medesimi per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dall'1/01/1971, ai sensi della disciplina legislativa e collettiva che risulterà in concreto applicabile al personale dipendente indicato nell'art.2;
2) - a versare ai Consorzi, al termine della presente convenzione, gli importi specificati dall'art.15.
Sulla base della vigente disciplina, pertanto, l'obbligo dell'ENPAIA di cui al n.1 si concreta:
a) nel versamento ai Consorzi - entro 3 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i primi tre versamenti ed entro e non oltre il 15° giorno precedente a quello delle singole scadenze mensili per quanto riguarda i versamenti successivi - dell'importo pari all'ammontare dell'assegno mensile di pensione dovuto dal Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti e con le modalità prescritti dal corrispondente contratto collettivo nazionale di categoria;
b) nel versamento ai Consorzi - entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro - dell'importo pari all'ammontare dell'indennità di anzianità - oltreché, in caso di morte, dell'indennità di preavviso dovuto dal Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti e con le modalità prescritti dal corrispondente contratto collettivo nazionale di categoria, tanto nell'ipotesi in cui non spetti il trattamento di pensione, quanto nella ipotesi in cui vi sia stato opzione totale o parziale per l'indennità di anzianità;
c) nel versamento ai Consorzi, entro il termine di cui alla precedente lettera b) - nell'ipotesi di morte del dipendente che avvenga prima del compimento del decimo anno di servizio - di una integrazione della indennità di anzianità maturata, tale da garantire agli aventi diritto la corresponsione di dieci mensilità di retribuzione, salvo che per disciplina collettiva agli stessi non competa un trattamento di maggior favore, già rientrante in quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 9

Gli obblighi dell'ENPAIA di cui all'art.8 non sussistono relativamente ai trattamenti di quiescenza dovuti dai Consorzi a dipendenti che all'atto della cessazione del rapporto non risultano all'ENPAIA per non essere stati inseriti negli elenchi di cui all'art.6

Articolo 10

Ai fini del computo delle somme dovute dall'ENPAIA ai Consorzi ai sensi dell'art.8 si prescinde:
1) - dagli aumenti retributivi intervenuti nel biennio precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e non costituisce automatico effetto della disciplina collettiva, eccezione fatta per le promozioni disposte per la copertura di posti di ruolo;
2) - dalle anzianità convenzionali riconosciute discrezionalmente dai Consorzi in data successiva al 31/12/1970, salvo che i Consorzi, entro due mesi dal relativo provvedimento, non ne diano comunicazione all'ENPAIA e dichiarino contestualmente di impegnarsi a versare, in tre rate quadrimestrali, le somme risultanti dall'applicazione del contributo, nella misura vigente alla data della predetta comunicazione, sull'importo complessivo della retribuzione dovuta nell'anno in cui si effettua il riconoscimento, moltiplicato per il numero degli anni di anzianità riconosciuti.
La norma di cui al numero 2) non trova applicazione nella ipotesi del riconoscimento di anzianità convenzionale per servizio prestato presso altro Consorzio aderente alla presente convenzione, sempreché, ai sensi e per gli effetti dell'art.71 - 2o comma - del contratto collettivo nazionale 7 agosto 1969, dell'art.14 - 2o e 3o comma - del contratto collettivo nazionale 28 luglio 1970 e dell'art.13 - 2o e 3o comma - del contratto collettivo nazionale 20 novembre 1970, su richiesta del dipendente, siano accreditate dall'ENPAIA al Consorzio subentrante le somme dovute al dipendente stesso per il trattamento di quiescenza maturato presso il Consorzio di origine.

Articolo 11

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art.8 l'ENPAIA dovrà corrispondere al Consorzio gli interessi legali.

Articolo 12

Per tutti i Consorzi stipulanti che, ai sensi dell'articolo 3 lett.c) della legge 29 novembre 1962 n. 1655, siano tenuti ai versamenti all'ENPAIA dei contributi per l'accantonamento dell'indennità di anzianità, il relativo obbligo si intende adempiuto con il versamento del contributo di cui all'art.4 della presente convenzione.
Entro il 31 agosto 1971 l'ENPAIA accrediterà ai suddetti Consorzi le somme versate a titolo di accantonamento dell'indennità di anzianità fino a tale data, maggiorate degli interessi annualmente accreditati secondo le norme in atto presso l'ENPAIA stesso.

Articolo 13

I Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario, irrigui, montani di prevenzione, di scolo, idraulici, di utilizzazione idrica, per la utilizzazione delle acque demaniali, per la regolazione dei laghi, di ricomposizione fondiaria, associati allo SNEBI e/o all'ANBI, che non figurano tra i soggetti firmatari della presente convenzione, potranno aderirvi entro cinque anni dall'1/01/1971 alle condizioni di seguito indicate:
a) pagamento, entro due mesi dalla comunicazione prescritta dall'art.6, dell'importo risultante dell'applicazione del contributo, nella misura vigente alla data di adesione, all'ammontare rispettivo delle retribuzioni lorde corrisposte, a tutti i dipendenti indicati al precedente articolo 2 ed in servizio al 1° gennaio 1971 o successivamente assunti, per il periodo intercorrente tra l'1/01/1971 o la successiva data di assunzione e quella di adesione alla convenzione stessa, o a quella anteriore nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel frattempo intervenuta;
b) pagamento, unitamente alle somme indicate alla precedente lettera a), degli interessi nella misura indicata all'art. 5, calcolati sulle somme che in caso di adesione originaria sarebbero state dovute alle scadenze di cui allo stesso art.5;
c) rimborso, da parte dell'ENPAIA, entro il termine di cui alla precedente lett.a), delle somme che eventualmente il Consorzio abbia corrisposto a titolo di pensione e/o di indennità di anzianità nella misura, coi limiti e con le modalità prescritti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di categoria in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 1971 alla data di adesione alla presente convenzione, maggiorate degli interessi nella misura indicata al precedente art.11.
(N.B. - Il primo comma dell'art.13 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente in data 19/12/1984: «Il termine utile per l'adesione alla convenzione-regolamento relativa al "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali" è prorogato fino al 31 dicembre 1985. Le domande all'uopo presentate saranno istruite a cura della Direzione Generale e saranno trasmesse per l'esame al Comitato Amministratore»).

Articolo 14

L'aliquota contributiva del 14%, di cui all'art.4, resterà immutata fino al 31 dicembre 1971.
Nel corso dell'anno 1971 verrà predisposto un bilancio tecnico del Fondo allo scopo di verificare, anche in relazione alle innovazioni introdotte nella disciplina dei trattamenti di quiescenza del personale consorziale dalla legge 24 maggio 1970 n.336, la congruità della misura dell'aliquota del 14%.
Qualora i risultati del predetto bilancio tecnico imponessero una revisione dell'aliquota, il Comitato di cui al successivo art.17 ne determinerà la misura in conformità ai risultati del bilancio tecnico, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari o superiori a 0,05 e per difetto delle frazioni inferiori a 0,05 e con decorrenza dal 1o gennaio 1972.
A successive revisioni si farà luogo a seguito dei risultati del bilancio tecnico, da redigersi ogni tre anni salvo che il Comitato di cui all'art.17 ne disponga la redazione anticipata qualora intervengano modifiche della disciplina legislativa o della contrattazione collettiva.
I bilanci tecnici saranno redatti da un attuario di chiara fama nominato dal Comitato di cui all'art.17.
I bilanci tecnici di cui ai precedenti commi - che hanno valore vincolante per le parti - vanno redatti sulla base di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie formulate tenendo conto delle seguenti direttive:
Frequenze di eliminazione: da desumere dall'osservazione dei fenomeni in seno alla collettività dei dipendenti dai Consorzi ovvero, per quanto riguarda la morte e l'invalidità, ove la scarsità dei dati disponibili non consenta di pervenire a risultati significativi, da esperienze esterne che si prestino, con gli opportuni adattamenti, a rappresentare l'andamento delle eliminazioni per le due cause suddette;
Linee delle retribuzioni: ricavate dai valori imponibili ai fini della contribuzione al Fondo;
Distribuzione per età e anzianità dei dipendenti dai Consorzi aderenti: riferita alla data di elaborazione del bilancio tecnico;
Previsione delle future assunzioni: effettuata sulla base delle assunzioni registrate nei tre anni precedenti la data del bilancio tecnico;
Tasso tecnico di capitalizzazione: 5%.
La gestione del Fondo è basata sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione attenuata; in essa la riserva degli attivi non dovrà essere superiore al 50%, né inferiore al 10% da raggiungersi entro cinque anni in sede di prima attuazione, del coacervo delle indennità di anzianità spettanti complessivamente a tutti gli iscritti negli elenchi di cui all'art.6 alla data del bilancio tecnico.
La riserva necessaria per l'erogazione delle pensioni dovrà essere accantonata al 100%.
I bilanci tecnici vanno corredati da una relazione nella quale devono essere motivatamente indicati gli elementi che costituiscono il fondamento dei risultati conseguiti.

Articolo 15

La presente convenzione ha la durata di 50 anni e, qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, rimanendo esclusa la possibilità di recesso anticipato.
La disdetta non ha efficacia se non è data ai sensi dell'articolo 16 dall'ANBI e dallo SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi che alle scadenze sopra fissate risultano aderenti.
In caso di mancato rinnovo della presente convenzione, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma l'ENPAIA provvederà alla ripartizione del patrimonio netto del Fondo tra i Consorzi aderenti.
La ripartizione sarà effettuata versando a ciascun Consorzio, per il rispettivo personale pensionato già a carico del Fondo, l'intero capitale di copertura delle pensioni.Le residue disponibilità del Fondo saranno ripartite in proporzione agli impegni di ciascun Consorzio per le indennità di anzianità maturate fino alla data della scadenza della convenzione da tutto il personale in servizio indicato al precedente art. 2.

Articolo 16

Ogni determinazione concernente lo svolgimento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione sarà adottata, da una parte, dall'ENPAIA e, dall'altra, dall'ANBI e dallo SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi stipulanti e aderenti e con effetto immediatamente impegnativo, per i medesimi, in virtù del potere di rappresentanza che a tal fine - con stipulazione del presente atto e con le adesioni successive - viene irrevocabilmente e nell'interesse reciproco da tutti indistintamente i Consorzi suddetti attribuito congiuntamente all'ANBI ed allo SNEBI.

Articolo 17

Per la gestione del Fondo viene istituito un Comitato di cui fanno parte:
a) il Presidente dell'ENPAIA, il quale presiede e convoca il Comitato;
b) tre consiglieri di Amministrazione dell'ENPAIA, di cui uno nella persona del rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e gli altri due nominati dallo stesso Consiglio;
c) il Direttore Generale dell'ENPAIA;
d) un funzionario della Direzione Generale della bonifica, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e da quest'ultimo designato;
e) tre rappresentanti dei dipendenti consorziali designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nel Consiglio di Amministrazione dell'ENPAIA;
f) due rappresentanti dell'ANBI dalla medesima designati;
g) due rappresentanti dello SNEBI dal medesimo designati;
h) nove membri in rappresentanza dei Consorzi stipulanti o aderenti alla presente convenzione, designati dall'ANBI.
In conformità alle designazioni di cui alle lettere da d) ad h) il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAIA provvede alle relative nomine.
I componenti il Comitato durano in carica per lo stesso periodo di tempo della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alle nomine e possono essere riconfermati.
Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri che a qualunque titolo cessano dalla carica prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.
(N.B. - Dopo il terzo comma dell'art.17 il C.d.A. dell'Ente ha inserito in data 14/12/1974 il seguente comma: «I componenti del Comitato eletti in rappresentanza dei Consorzi ai sensi della precedente lettera h) decadono dalla carica qualora perdano la qualità di rappresentanti dei Consorzi stessi»).

Articolo 18

Il Comitato di cui all'art.17 dà le direttive di ordine generale per il migliore svolgimento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione cooperando affinché i correlativi obblighi vengano esattamente e tempestivamente adempiuti.
In particolare spetta al Comitato:
1) formulare proposte per eventuali modifiche alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione dell'ENPAIA, dell'ANBI e dello SNEBI come previsto dal precedente art.16;
2) redigere, non oltre il 31 maggio di ciascun anno, il conto consuntivo del Fondo, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento tecnico ed amministrativo del Fondo;
3) redigere, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo del Fondo;
4) deliberare gli elementi costitutivi ed i criteri per la determinazione di tutte le spese generali per il funzionamento del Fondo;
5) formulare proposte ed esprimere pareri per l'amministrazione e la gestione del Fondo;
6) esaminare e decidere sulle domande di rateazione di cui al 4o comma dell'art.5;
7) esaminare e decidere gli eventuali reclami interposti dai Consorzi aderenti;
8) deliberare la redazione del bilancio tecnico al verificarsi delle condizioni di cui all'art.14 e procedere alla nomina dell'attuario cui affidare l'incarico dell'elaborazione del bilancio medesimo ai sensi dello stesso art.14;
9) esaminare il bilancio tecnico e determinare, ai sensi dell'art.14, la misura del contributo di cui all'art.4.
Il Comitato ha facoltà di richiedere ai Consorzi aderenti tutte quelle notizie e dati che ritenga necessari.

Articolo 19

Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante avviso scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il termine di cinque giorni può essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.In caso di parità, prevale la parte cui accede il voto del Presidente.
Alle sedute del Comitato assiste un membro del Collegio dei Sindaci dell'ENPAIA.
(N.B. - Il quarto comma dell'art.19 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell'Ente in data 19/07/1983: «Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può essere stabilita ad una ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti il Comitato»).

Articolo 20

Tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative ai Consorzi trovano applicazione altresì nei confronti dell'ANBI stipulante anche per sé stessa.

Articolo 21

La presente convenzione ha decorrenza dall'1/01/1971 e spiega la sua efficacia dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Ministero del Lavoro.